Con Risposta a interpello n 595 del 16 settembre le Entrate chiariscono il perimetro di applicazione del bonus facciate.
In particolare, il caso riguarda un fabbricato ad uso residenziale che rientra, secondo l'amministrazione comunale, all'interno della fascia B ma la facciata non risulta visibile da vie, strade o suoli pubblici, ma solo dal mare visto che l'edificio è situato in prossimità della costa.
Le Entrate, per l'edificio con facciata visibile da mare, danno il via libera al bonus previsto dall'articolo 1, commi da 219 e 223, della legge n. 160/2019 che prevede una detrazione del 90% delle spese documentate sostenute nel 2020 e 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti situati in zona A o B, delle città, secondo le indicazioni del Decreto n 1444/1968 del ministro dei Lavori pubblici.
L'agenzia specifica che il Ministero della cultura, con nota R.U. 185460 del 9 luglio 2021, ha precisato che i lavori relativi ad un edificio situato in prossimità della costa che risulta visibile "solo dal mare" e non anche da vie, strade o suoli pubblici "non ricadono nelle esclusioni, contenute anche nella circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E, riguardanti lavori su facciate interne di un edificio o su superfici confinanti con spazi interni: si ritiene pertanto, ( ) che le spese siano ammissibili".
Vediamo un riepilogo delle condizioni di applicazione del bonus facciate.
Sotto il profilo oggettivo, la detrazione spetta, tra l'altro, a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Inoltre la norma prevede che, ai fini del bonus facciate:
- gli interventi devono essere finalizzati al «recupero o restauro della facciata esterna devono essere realizzati esclusivamente sulle "strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi»;
- «Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, (...), e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008».
I chiarimenti sull'applicazione di tale agevolazione, sono stati forniti con la circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E, con la quale è stato precisato, che l'esplicito richiamo agli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull'involucro "esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)" e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la "struttura opaca verticale".
Si tratta, a titolo esemplificativo, del consolidamento, del ripristino, del miglioramento e rinnovo dei predetti elementi costituenti la struttura opaca verticale della facciata stessa e della mera pulitura e tinteggiatura della superficie, del rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi nonché dei lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.
Nel caso di specie, spetta il bonus facciate poichè i lavori prospettati dall'istante non rientrano nei casi di esclusione come previsti dalla circolare suddetta.