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EREDITÀ GIACENTE: GLI OBBLIGHI DEL CURATORE

Eredità giacente: gli obblighi del curatore

Con Risposta a interpello le Entrate chiariscono quali sono gli obblighi del curatore in caso di eredità giacente. Chiarimenti per l'eredità devoluta allo Stato

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Con Risposta a interpello n 587 del 15 settembre 2021 le entrate chiariscono che i curatori delle eredità giacenti sono obbligati sia a presentare la dichiarazione di successione che al pagamento della imposta «nel limite del valore dei beni ereditari posseduti». 

L'istante è curatore di una eredità giacente 

Alla data di apertura della successione, il compendio ereditario comprendeva beni immobili con presenza di passività in corso di accertamento; inoltre, il curatore ha appurato la presentazione di rinuncia all'eredità da parte di due chiamati e ha in corso le attività di verifica da parte dei due ulteriori chiamati all'eredità, ritenendo possibile che, in caso di mancata accettazione anche da parte di questi, il compendio venga devoluto al Demanio. 

Sui conti correnti individuati a nome del de cuius e bloccati in attesa della dichiarazione di successione, risulta presente un saldo attivo di importo modestissimo ma necessario per lo svolgimento delle attività di amministrazione del compendio.

Tale importo è assolutamente insufficiente al pagamento delle imposte catastali, ipotecarie, bollo e di successione conseguenti alla presentazione della dichiarazione di successione cui la sottoscritta dovrà provvedere comunque entro i termini di legge. 

Ciò premesso, l'istante chiede se in conseguenza della presentazione della dichiarazione di successione, cui è tenuto ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 346 del 1990, egli diviene soggetto passivo delle relative imposte (ipotecaria, catastale, di bollo, tassa ipotecaria e tributi speciali, imposta di successione) o se, invece, deve ritenersi estraneo rispetto al rapporto giuridico d'imposta creatosi con tale presentazione.

Le Entrate chiariscono che il presupposto del tributo successorio coincide con il momento in cui sorge una delazione per causa di morte. 

Per tale motivo, per quanto attiene l'ambito soggettivo dell'imposta di successione, occorre distinguere tra:

  • i soggetti passivi 
  • ed i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione e al pagamento della relativa imposta. 

Mentre, infatti, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito, TUS), i soggetti passivi dell'imposta sono gli eredi, ai sensi del successivo articolo 28, comma 2, l'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione grava sui soggetti chiamati all'eredità i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali, gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, gli amministratori dell'eredità, i curatori delle eredità giacenti, gli esecutori testamentari. 

Per quanto riguarda il pagamento dell'imposta, l'articolo 36 comma 3 del TUS dispone che «Fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti». 

Pertanto, fino all'accettazione dell'eredità, chi non è in possesso di beni ereditari non deve rispondere dell'imposta e chi ne è in possesso non deve risponderne oltre il limite del valore dei beni posseduti. 

Si specifica che i curatori delle eredità giacenti sono obbligati sia a presentare la dichiarazione di successione che al pagamento della imposta «nel limite del valore dei beni ereditari posseduti».

L'ufficio dell'Agenzia delle entrate è tenuto a redigere il certificato di successione secondo le risultanze della dichiarazione ed a richiederne la trascrizione. 

Il comma 2 dell'articolo 5 precisa, tuttavia, che «La trascrizione del certificato è richiesta ai soli effetti stabiliti dal presente testo unico e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione». 

In base a tale disposizione la trascrizione deve essere comunque effettuata a seguito della presentazione della dichiarazione di successione ed esplica effetti esclusivamente fiscali.

L'articolo 76 «Voltura in caso di eredità giacente» del Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153 stabilisce che «Verificandosi il caso di un'eredità giacente, deve essere chiesta la voltura ed eseguirsi in catasto il trasporto dei beni dal nome del defunto alla eredità giacente, con l'indicazione del cognome, nome e paternità dell'amministratore legale [...] ma se poi i beni vengono devoluti ad eredi che siano successivamente scoperti, la voltura deve essere fatta senza pagamento di ulteriori diritti catastali». 

Sulla base della richiamata disposizione sussiste l'obbligo, dunque, di volturare gli immobili compresi nell'attivo ereditario a favore dell'eredità giacente e, pertanto, in relazione a detta formalità deve essere corrisposta la relativa imposta, nella misura proporzionale prevista dall'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 347 del 1990. 

In definitiva, gli obblighi inerenti l'autoliquidazione delle imposte ipotecarie e catastali devono essere assolti anche da parte del Curatore dell'eredità giacente.

Concludendo le Entrate chiariscono che nell'ipotesi in cui non esistono successibili in relazione alla specifica eredità oggetto di curatela e l'eredità sia devoluta allo Stato a norma dell'art. 586 del codice civile, non sono dovute né l'imposta di successione, né quelle ipotecaria e catastale

La devoluzione dei beni allo Stato costituisce una causa di chiusura del procedimento dell'eredità giacente. 

In tale specifica ipotesi di devoluzione dei beni allo Stato, dovrà essere sospesa la riscossione della relativa imposta in capo al curatore e quest'ultimo potrà procedere alla richiesta di rimborso della stessa, qualora già versata. 

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