La possibilità di utilizzo di causali definite dai CCNL per proroghe e rinnovi dei contratti a termine .
Scade invece il 30 settembre 2022 la possibilità di utilizzarle per stipulare il primo contratto con durata superiore a 12 mesi E' il principale chiarimento che arriva dall'ispettorato del lavoro con la nota n. 1363 del 14 settembre 2021 con cui fornisce importanti indicazioni interpretative sulla norma del Decreto Sostegni bis in tema di contratti a termine.
Vale la pena ricordare che il decreto 73 2021 è intervenuto sul DLGS 81 2015, nella parte già pesantemente modificata dal Decreto Dignità .
In particolare con il comma 1 lett. a) dell’art. 41 bis viene stata demandata alla contrattazione collettiva ( in particolare ai contratti definiti dall’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 (“contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”) la possibilità di individuare specifiche esigenze per la stipula di un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi (ma non eccedente i 24 mesi).
L'ispettorato sottolinea che:
- la norma non pone particolari vincoli contenutistici né caratteristiche sostanziali delle causali contrattuali ma richiede comunque che tali esigenze siano specifiche e individuino ipotesi concrete, senza utilizzare formulazioni generiche (ad es. ragioni “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo…”)
- inoltre la formulazione della norma comporta che le causali contrattuali possono essere utilizzate anche per rinnovare o prorogare un contratto a termine
Sulla limitazione temporale delle novità normative l'ispettorato specifica inoltre che:
- il termine del 30 settembre 2022 va riferito alla formalizzazione del contratto che potrà prevedere una durata che superi tale data fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi. Quindi dopo il 30 settembre 2022 sarà, possibile stipulare un primo contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi solo per le esigenze definite alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 19.
- Ancora piu rilevante l'osservazione sulle regole in materia di rinnovi e proroghe,. La nuova norma si limita a richiamare il comma 1 dell’art. 19, senza fare riferimento al nuovo comma 1.1, quindi non ha scadenza e introduce una deroga strutturale alle previsioni in materia di causali per proroghe e rinnovi dei contratti a tempo determinato
In sintesi sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine con le causali previste dalla contrattazione collettiva, anche successivamente al 30 settembre 2022, mentre non sarà concesso stipularne di nuovi se non con le causali legali ( estremamente restrittive ) previste dal Decreto Dignità.