Con Risposta a interpello n 584 del 14 settembre 2021 le Entrate riconoscono il diritto alla detrazione dell'imposta per una attività mai avviata per la quale si siamo consumate solo attività propedeutiche.
In particolare, l'agenzia conferma il principio ricordato in diverse sentenze della cassazione secondo cui ai fini della detrazione dell’IVA, devono essere considerate anche le operazioni di natura meramente preparatoria, necessarie a consentire l’avvio dell’attività economica del soggetto passivo, indipendentemente dall’effettivo successivo svolgimento dell’attività stessa.
Il soggetto passivo, ha l'onere di dimostrare l’effettiva e concreta riferibilità alle operazioni attive degli acquisti di beni e servizi effettuati, tenendo conto della natura di detti beni e servizi, nonché del tempo intercorso tra l’acquisto e l’impiego.
Si tratta di una importante conferma da parte dell'agenzia rispetto ad una giurisprudenza consolidata in merito, ma vediamo i dettagli dell'interpello.
Una s.r.l. riferisce di avere sottoscritto in qualità di conduttore, un contratto di locazione di un immobile a uso alberghiero con altra s.r.l. previa ristrutturazione e riqualificazione dello stesso in albergo "chiavi in mano", con spese relative a carico del locatore.
L'Istante riferisce che l'efficacia di questo contratto è subordinata ad alcune clausole sospensive, una delle quali riguarda l'avvenuta ristrutturazione e riqualificazione dell'immobile "chiavi in mano";
- l'istante si è obbligato al versamento, in favore di altra società (socio unico del locatore), di Euro 1.000.000,00 + IVA al 22% "a titolo di rimborso di parte dei costi che avrebbe dovuto sostenere per la riqualificazione alberghiera dell'immobile oggetto del contratto di locazione";
- ha versato il predetto importo ricevendo contestualmente a proprio favore e nell'interesse del socio del locatore una garanzia bancaria a prima richiesta, fino a 1 milione di euro, che copre lo stesso dal rischio di restituzione della somma in caso di mancato rispetto del termine di consegna dell'immobile.
A seguito del mancato rispetto del termine di consegna dell'immobile e delle proroghe concesse dall'Istante, la società ha agito per la risoluzione del contratto secondo le modalità previste dallo stesso e ha ottenuto il rimborso da parte della banca di 1 milione di euro.
Ne è conseguita l'impossibilità per l'Istante di avviare l'attività alberghiera presso l'immobile oggetto del contratto di locazione e pertanto sta valutando l'intenzione di procedere alla sua liquidazione.
Pur non avendo mai realizzato, operazioni attive, la società chiede se l'eccedenza di IVA a credito maturata di circa euro 240 mila possa essere chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 30 del decreto del "Decreto IVA" per effetto della cessazione di attività.
L'Agenzia delle Entrate riconosce la detraibilità dell’imposta assolta, in ragione dell’art 19 comma 1 del DPR 633/72, per cui “il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile”.
Secondo la CM n 328/07 il diritto alla detrazione sorge e può essere esercitato “fin dal momento dell’acquisizione dei beni e dei servizi, anche ammortizzabili (detrazione immediata)”.
L'agenzia precisa che il soggetto passivo “non deve attendere l’effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi nella propria attività per stabilire se gli spetta e in quali termini il diritto alla detrazione, essendo a tal fine sufficiente che i beni ed i servizi siano destinati a essere utilizzati in operazioni che danno diritto alla detrazione”.
Ma, conclude l'agenzia, "in forza dei suddetti principi, va comunque escluso il diritto al rimborso dell'imposta versata in sede di rivalsa qualora l'Istante ne abbia ottenuto la restituzione da parte del Locatore, anche per effetto dell'escussione della garanzia bancaria rilasciata da quest'ultimo"
Pertanto non spetta la detrazione nel caso di specie in cui il locatario ha ottenuto il rimborso della somma.