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ROTTAMAZIONE E NOTIFICA CARTELLE: LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL SOSTEGNI TER

Rottamazione e notifica cartelle: le novità della legge di conversione del Sostegni ter

Guida alle novità della legge di conversione del Decreto Sostegni-ter con le modifiche apportate in materia di rottamazione e saldo e stralcio, cartelle di pagamento e dilazioni

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Con la recente pubblicazione in GU della Legge n. 25 del 28.03.2022 di conversione del Decreto Sostegni-ter sono stati ridefiniti i termini per:

  • il versamento delle rate 2020 e 2021 della Definizione agevolata (Rottamazione ter e Saldo e Stralcio)
  • il versamento delle rate del 2022 per la Rottamazione ter.

Vediamoli nel dettaglio.

Differimento versamento rate 2020 - 2021 - 2022

La legge di conversione del Decreto Sostegni-ter ha previsto la riammissione ai benefici della “Rottamazione-ter” per i contribuenti che non hanno corrisposto, entro lo scorso 9 dicembre 2021 (14 dicembre considerando i 5 giorni di tolleranza, termine fissato dal precedente Decreto Fisco Lavoro n. 146/2021), le rate in scadenza negli anni 2020 e 2021, fissando nuovi termini per il pagamento.

In particolare, i contribuenti che non hanno corrisposto le rate 2020 e 2021, sono riammessi ai benefici della c.d. Definizione agevolata versando le somme dovute entro il:

  • il 30 aprile 2022 per le rate in scadenza nell’anno 2020 di “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Rottamazione UE”;
  • il 31 luglio 2022 per le rate in scadenza nell’anno 2021 di “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Rottamazione UE”;
  • e per le rate in scadenza nell’anno 2022 (di Rottamazione-ter e Rottamazione UE)il pagamento potrà essere effettuato integralmente entro il 30 novembre 2022.

Anche in questo caso sono previsti i 5 giorni di tolleranza concessi dal Fisco, oltre questo termine o per pagamenti di importi parziali, verranno meno i benefici della definizione agevolata e i versamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Riepilogando in tabella  

Rate

Nuovo termine di versamento

Nuovo termine di versamento considerando i 5 giorni di tolleranza

scadute nel 2020

entro il 30.04.2022 

(cadendo di sabato, il termine slitta al 02.05)

entro il 09.05.2022

scadute nel 2021

entro il 31.07.2022

(cadendo di domenica, il termine slitta al 1° agosto)

entro l'08.08.2022

scadute e in scadenza nel 2022

entro il 30.11.2022

entro il 05.12.2022

Dal 1° aprile 2022 termine di pagamento delle cartelle entro 60 giorni

Per le cartelle di pagamento notificate a partire dal 1° aprile 2022 torna ad applicarsi il termine ordinario di 60 giorni dalla notifica, per effettuare il pagamento, senza interessi di mora.

Si ricorda che fino allo scadere del termine dei 60 giorni l’agente della riscossione non potrà agire per il recupero del debito. 

Rateizzazioni e piani di dilazione in essere all’inizio della sospensione Covid-19

E' bene segnalare anche la recente novità introdotta con il Decreto Milleproroghe 2022.

Per i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (8 marzo 2020, mentre per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020), il suddetto provvedimento ha previsto la possibilità di presentare una nuova richiesta di dilazione entro il 30 aprile 2022, per le somme ancora dovute, senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento. 

Per le nuove richieste di rateizzazione, la decadenza dai piani viene determinata nel caso di mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.

In merito, ricordiamo che la decadenza per inadempienza si concretizza a fronte del mancato pagamento di un diverso numero di rate, anche non consecutive, in ragione della data di presentazione dell’istanza, in particolare:

  • per i piani di rateizzazione in essere all’8 marzo 2020 (inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente all’emergenza Covid-19), era stata prevista l’estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa, 
  • mentre per le rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020* (21 febbraio per i soggetti in zona rossa) e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate.
  • per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 la decadenza si verificherà dopo il mancato pagamento di 5 rate, come ordinariamente previsto.

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