In caso di controversie sul calcolo del trattamento di fine rapporto, il lavoratore può provare, anche con testimonianza di terzi che durante il rapporto di lavoro percepiva emolumenti fuori busta. Questo l'importante principio affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24510 del 10 settembre 2021, relativa al caso di un dirigente licenziato da un'azienda industriale.
Vediamo piu in dettaglio il caso presentato ai Supremi Giudici. Il ricorrente era stato assunto in data 3.2.1988 e licenziato con missiva datata 27.6.2011, L'azienda falliva nel 2013 e il dirigente presentava istanza di ammissione allo stato passivo del Fallimento della predetta società per i seguenti crediti:
a) euro 62.124,36 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
b) euro 76.024,44 a titolo di TFR;
c) euro 9.771,38 a titolo di omesso versamento al fondo pensione PREVINDAI;
d) euro 18.224,70 a titolo di TFR accantonato presso il fondo di Tesoreria INPS e non corrisposto;
e) euro 4.115,35 a titolo di omesso versamento al fondo di Tesoreria INPS; f) euro 75.079,60 a titolo di differenze TFR, calcolato sui maggiori emolumenti percepiti "fuori busta", ovvero, in subordine, euro 101.175,03 a titolo di differenze retributive;
g) euro 196.688,16 a titolo di risarcimento danni per ingiustificato licenziamento;
h) euro 65.562,72 per danno da demansionamento;
i) euro 2.613,84 per spese legali liquidate giudizialmente.
Venivano ammessi al passivo fallimentare solamente ai crediti relativi all'indennità di preavviso, TFR e spese legali
Il Tribunale aveva accolto il ricorso ammettendo anche gli importi non versati al fondo pensione PREVINDAI e al fondo tesoreria INPS; cosi come il credito corrispondente alla somme già accantonate presso il fondo tesoreria INPS,
Inoltre osservava che il Fallimento aveva riconosciuto che nel periodo intercorso fra l'inizio del rapporto di lavoro e il giugno del '95 Al dirigente aveva ricevuto emolumenti fuori busta per complessive £ 197.950.000, mentre non v'era prova della parercezione in nero di parte dello stipendio per cui accoglieva solo parzialmente la richiesta di ricalcolo del TFR
Rigettava invece il credito per differenze retributive, in quanto difettava la prova dello svolgimento, di mansioni dirigenziali, superiori rispetto a quelle oggetto di inquadramento,
Veniva invece rigettata la domanda di ammissione del credito vantato a titolo di illegittimo recesso datoriale, posto che, il licenziamento, intimato nel corso di un periodo di malattia, decorreva dalla cessazione di tale periodo e risultava pienamente legittimo in quanto giustificato dalla crisi aziendale.
La Cassazione conferma solo parzialmente decisioni della Corte di appello in quanto considera fondate anche le richieste relative agli emolumenti ricevuti fuori busta e ai danni per demansionamento basati sulla prova testimoniale . Infatti, afferma, il ricorrente -- ha integralmente richiamato in ricorso i capitoli di prova richiesti e non ammessi dal tribunale, ne ha descritto la rilevanza probatoria ed ha anche riportato il nominativo dei testi che dovevano essere ascoltati, che evidenziavano le modalità sia di tempo (mensilmente, ovvero in occasione dg del ritiro della busta paga, e sino a tutto il 2007) sia di luogo (in una busta separata, che l'impiegata addetta al rilascio della busta paga univa a quest'ultima) di consegna del denaro e precisavano anche l'importo percepito "in nero" dal ricorrente.