Con Risposta a interpello n 583 del 14 settembre 2021 le Entrate chiariscono che gli acquisti di letti ospedalieri destinati alla terapia intensiva ricadono nel regime agevolato di esenzione Iva previsto dal decreto “Rilancio”, se classificabili nei codici doganali richiamati dalla circolare n. 12/D/2020 dell’ADM.
Una associazione con scopo di sostenere il sistema sanitario nazionale e, in particolare la lotta contro la pandemia da Covid-19 ha assunto l'impegno di acquistare e successivamente donare alla struttura sanitaria n. 6 letti di terapia intensiva.
Si tratta di letti di ultima generazione particolarmente adatti alla gestione degli ambienti in area critica dove sono ricoverati i pazienti con patologie più gravi.
L'istante richiama l'art. 124 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, che dispone, con riguardo a determinati beni, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto senza limitazioni alla detrazione per le relative cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020, e chiede se per gli acquisti dei letti trova applicazione la sopra richiamata disciplina.
L’Agenzia ricorda che il decreto “Rilancio” ha previsto:
- l’esenzione Iva per le cessioni dei beni effettuate entro il 31 dicembre 2020
- l’applicazione dell'aliquota Iva del 5% per quelle effettuate a partire dal 1° gennaio 2021.
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la circolare n. 12/D del 30 maggio 2020, ha fornito dei primi chiarimenti sulla disciplina e, ai fini dell'importazione dei beni, ha individuato i codici di classifica doganale delle merci destinate all'agevolazione, cui è stato associato in Taric il Codice Addizionale Q101 da indicare, fino al 31 dicembre 2020, nella casella 33 del Dau, il “Documento amministrativo unico” utilizzato per la dichiarazione doganale.
L’Agenzia ricorda inoltre la circolare n. 26/2020, secondo cui gli stessi beni fanno parte dell’elenco, indicativo e non esaustivo, allegato alla decisione della Commissione Ue n. 2020/491 del 3 aprile 2020, che autorizza gli Stati membri a importare determinate merci, senza l’applicazione di dazi e Iva, per il periodo che va dal 30 gennaio 2020 al 31 luglio 2020.
Si tratta, in sintesi, di quei beni ritenuti sia dalla normativa comunitaria che italiana necessari a contrastare il diffondersi delle pandemie.
Ciò porta a ritenere che per usufruire del regime di maggior favore, analogamente a quanto previsto per le importazioni, le cessioni dei beni in commento debbano rispettare questa finalità sanitaria che, tenuto conto della natura dei beni elencati al comma 1 dell'articolo 124, è ragionevole ritenere rispettata nella generalità dei casi.
A differenza di quello allegato alla decisione della Commissione UE 2020/491, l'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 124 ha natura tassativa e non esemplificativa.
Con riferimento ai codici doganali forniti dall'ADM, la circolare n. 26/E ha anche precisato che i beni agevolabili ai sensi dell'articolo 124 costituiscono un paniere più ristretto di quello individuato dai codici TARIC di cui alla circolare n. 12/2020 dell'ADM.
Per quanto concerne il quesito posto dall'istante, nel medesimo documento di prassi, al paragrafo 2.8 è stato chiarito che rientrano in questa categoria:
- i letti ospedalieri,
- le tende,
- ivi incluse quelle in plastica in quanto beni
- che, in base all'elenco allegato alla decisione (UE) 2020/491 del 3 aprile 2020, sono "attrezzature di ospedali da campo".
Considerata la finalità della norma in commento, tesa a favorire il contrasto, la gestione e il contenimento non solo del COVID-19, ma delle pandemie e malattie causate da altri virus, e alla luce dei chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo in merito all'applicazione dell'articolo 124 del decreto Rilancio, illustrati nella circolare n. 26/E del 2020, si ritiene che i letti ospedalieri di terapia intensiva potranno rientrare nel regime agevolato in commento a condizione che siano classificabili nei codici doganali richiamati dalla circolare 12/D citata