Con Risposta a interpello n 600 del 16 settembre si fornisce un chiarimento per le società tra professionisti, STP.
In particolare, le Entrate specificano che le STP possono beneficiare del bonus mezzogiorno e del credito di imposta investimenti 4.0. Vediamo i dettagli dell'interpello.
La società istante ha per oggetto principale "...l'erogazione di servizi socio sanitari per la branca odontoiatrica svolti esclusivamente per il tramite dei soci persone fisiche entrambe in possesso dei titoli abilitanti per l'esercizio della professione odontoiatrica...".
Alla luce della sentenza n. 7407 emessa dalla Corte di Cassazione in data 17 marzo 2021 avente ad oggetto la qualificazione della natura del reddito prodotto dalle società tra professionisti (qualificabile, ad avviso della Suprema Corte, reddito di impresa o reddito professionale in virtù dell'effettiva organizzazione del lavoro), la società istante chiede di sapere:
- se il reddito prodotto dalla società debba essere considerato reddito d'impresa o reddito di lavoro autonomo;
- se la società, in funzione della risposta di cui al punto precedente, potrà accedere alle agevolazioni sopra indicate relative agli investimenti in beni strumentali (credito di imposta beni materiali 4.0 dall'art 1 comma 1057 e seguenti Legge 178/2020 e credito di imposta Mezzogiorno art 1 commi 98-108 legge 208/2015)
- se le suddette agevolazioni sono tra esse cumulabili;
- se il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, ex legge n. 208 del 2015 concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
L'agenzia specifica che le S.T.P. possono essere costituite ricorrendo sia ai tipi societari delle società di persone che a quelli delle società di capitali ovvero anche al tipo della società cooperativa.
Dette società professionali non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile e, pertanto, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salve le deroghe e le integrazioni previste dalla disciplina speciale contenuta nella Legge n. 183 del 2011 e nel regolamento attuativo.
Ne consegue che anche per le S.T.P. trovano conferma le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73, comma 1, lettere a) e b), da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa. Ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle S.T.P., non assume alcuna rilevanza, pertanto, l'esercizio dell'attività professionale, risultando a tal fine determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria (cfr. Risoluzione n. 35/E del 2018).
In merito al secondo quesito si specifica che l'articolo 1, commi da 185 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n.160 riconosce un credito d'imposta, alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili, alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, entro 31 dicembre 2022 ovvero fino al 30 giugno 2023 a condizione che, entro il 31 dicembre 2022, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione (termini prorogati dalla legge n. 178 del 2020).
L'ambito soggettivo di applicazione è rappresentato da tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
L'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha istituito un credito di imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2022, effettuano l'acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, vale a dire macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
Nei provvedimenti emanati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate il 24 marzo 2016 ed il 14 aprile 2017, in attuazione del comma 103 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, è previsto che il modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta "è utilizzato dai soggetti titolari di reddito d'impresa".
Riepilogando quindi destinatari di entrambe le agevolazioni sono i soggetti titolari di reddito di impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta.
Alla luce di tutto ciò le entrate ritengono che l'istante, al verificarsi di tutte le altre condizioni di legge può beneficiare dei citati crediti di imposta.
In merito al terzo quesito sulla cumulabilità delle suddette misure agevolative, si conferma l'orientamento interpretativo, espresso sull'analogo credito di imposta introdotto dalla legge di bilancio 2020 con la risposta n. 360 del 16 settembre 2020, in cui è stato chiarito che, in relazione ai medesimi investimenti, sia possibile cumulare i due benefici, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento. Infine, in relazione al quarto quesito sulla rilevanza fiscale del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, si rinvia a quanto già chiarito con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016.