A seguito delle modifiche del DL 73/ 2021 alle indennità previste per il lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo INPS ha emanato la circolare n. 132/2021 di istruzioni relativa al nuovo trattamento di malattia, precisando requisiti, caratteritistiche della prestazione, e modalità di fruizione.
Con il messaggio n. 1568 del 7 aprile 2022, l'Istituto ribadisce alcune indicazioni operative per gli interessati e per le Strutture territoriali, in particolare sul pagamento diretto. Vediamo di seguito una sintesi della disciplina
Requisiti contributivi per l'indennità di malattia FLPS spettacolo
Il requisito contributivo minimo richiesto per avere diritto all'indennità di malattia per i lavoratori dello spettacolo sono 40 contributi giornalieri dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'insorgenza dell'evento morboso.
Non sono utili ai fini del requisito, eventuali contributi figurativi o da riscatto o altre contribuzioni diverse da quelle obbligatorie.
Decorrenza e durata dell'indennità di malattia per i lavoratori dello spettacolo
L’indennità di malattia spetta dal quarto giorno successivo a quello di inizio dell’evento ed è dovuta per un massimo di 180 giorni nell’anno solare
Come per la generalità dei lavoratori, in presenza di certificazioni mediche di continuazione o in caso di insorgenza di patologia conseguenziale intervenuta entro 30 giorni dalla cessazione dell’evento (ricaduta), non si applicano i tre giorni di c.d. carenza e i giorni del nuovo periodo di malattia si sommano a quelli del periodo precedente anche ai fini della misura della prestazione. Anche nei casi in cui la precedente malattia sia stata di durata inferiore a tre giorni, si applica la normativa generale, la quale prevede che la decorrenza dell’indennità venga stabilita previa esclusione dei giorni di carenza non applicati in precedenza.
Ai lavoratori a tempo determinato del settore spettacolo è riconosciuta la conservazione della tutela, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro (cfr. la circolare n. 160/1983).
Per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, iil limite di giornate indennizzabili è pari al numero di giorni di attività lavorativa svolta negli ultimi 12 mesi e comunque non può essere superiore alla durata massima (180 giorni nell’arco dell’anno solare).
Il messaggio 1568 ricorda che il certificato di malattia, sia telematico che cartaceo costituisce a tutti gli effetti domanda per ottenere la prestazione di malattia .
Il certificato viene redatto sin dal primo giorno dell’evento e viene trasmesso telematicamente dal medico curante mediante il canale SAC (ovvero, se compilato in modalità cartacea, viene inviato direttamente dal lavoratore all’Inps e al datore di lavoro, entro il termine di due giorni dal rilascio
Importo indennità di malattia lavoratori dello spettacolo
L'indennità è pari:
- al 60% della retribuzione media globale giornaliera fino al 20° giorno di durata della malattia (comprese le domeniche e le festività nazionali e religiose infrasettimanali);
- all’80% della retribuzione media globale giornaliera dal 21° giorno in poi fino al limite di 180 giorni;
- al 40% per i lavoratori disoccupati e per i giorni non lavorativi della settimana, nei casi di lavoratori che per contratto prestino la loro attività solo in alcuni giorni predeterminati nella settimana.
Qualora i giorni lavorativi, previsti da contratto, cadano in giorni festivi infrasettimanali e nelle domeniche, la percentuale è del 60% o dell’80%, a seconda della durata della malattia.Come per la generalità dei lavoratori, l' indennità non va riconosciuta per le festività cadenti di domenica.
Si conferma anche che durante il ricovero , ai lavoratori non aventi familiari a carico, l'indennità di malattia viene ridotta a 2/5 dell'ordinario.
Le prestazioni in regime di day hospital sono equiparabili a giornate di ricovero (cfr. la circolare n. 136/2003).
Determinazione della retribuzione media globale giornaliera (RMGG)
A far data dal 26 maggio 2021:
- la retribuzione media di riferimento corrisponde alla media percepita nelle ultime 40 prestazioni giornaliere nel settore spettacolo
- sono compresi il rateo della tredicesima mensilità e altri eventuali premi o emolumenti vari, ugualmente soggetti a contribuzione.
Indennità di malattia FLPS Spettacolo: pagamento
- Ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato l'indennità di malattia viene anticipata dal datore di lavoro. Nel caso in cui il lavoratore, al momento di insorgenza della malattia, sia in possesso dei requisiti contributivi ma con giornate effettuate presso un datore di lavoro diverso rispetto a quello tenuto al pagamento, il datore di lavoro che anticipa la prestazione deve accertare l’effettiva sussistenza dei suddetti requisiti e il lavoratore deve collaborare fornendo la necessaria documentazione . Sul conguaglio non ci sono novità
- L’indennità viene, invece, corrisposta direttamente dall'Istituto nei confronti delle seguenti categorie di lavoratori:
- - disoccupati;
- - “saltuari” con contratto a termine o a prestazione;
- - occupati presso imprese dello spettacolo che esercitano attività saltuaria o stagionale
l lavoratore, per fornire gli elementi informativi necessari al pagamento dell’indennità ha a disposizione il modello “SR188”, denominato “Modalità di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito” (disponibile sul sito www.inps.it), nel quale è presente un campo libero in cui è possibile specificare l’evento di malattia a cui si fa riferimento.
Il modello, al quale può essere allegata eventuale documentazione ritenuta utile (ad esempio, il contratto di lavoro), deve essere trasmesso alla Struttura territoriale di riferimento con i consueti canali (posta ordinaria o raccomandata, posta elettronica, ecc.).
Indennità malattia spettacolo e Uniemens
Tutti i datori di lavoro/committenti operanti nel settore dello spettacolo obbligati al versamento della contribuzione di malattia sono tenuti, a valorizzare l elemento, <Tiporretri mal>,finalizzato a distinguere il tipo di trattamento retributivo riconosciuto dal contratto applicato, in tutti i flussi UniEmens, a prescindere dal verificarsi o meno dell’evento malattia (v. messaggi n. 803 e 1475 del 2019)