Con Risposta a interpello n 563 del 26 agosto 2021 le Entrate chiariscono il perimetro applicativo del Superbonus rafforzato.
In particolare, nel caso di specie è stato percepito il contributo per la ricostruzione di immobili colpiti da eventi sismici, pertanto, l'Istante non può fruire del cd. Superbonus rafforzato previsto dal comma 4-ter dell'art 119 del DL n. 34/2020.
Vediamo il perchè.
L'istante intende eseguire interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione su una unità immobiliare di categoria catastale A/7 eseguendo uno o più degli interventi trainanti e trainati di cui al all''articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.
Egli precisa che l'immobile oggetto di intervento ha subito danni durante il sisma del maggio 2012 e relativamente ai danni subiti, il precedente proprietario ha già beneficiato di un contributo erogato dalla regione Emilia Romagna per mettere in sicurezza statica l'edificio.
L'istante chiede se:
- gli interventi che intende effettuare possano fruire dell'aumento del 50 per cento del massimale, come previsto dalla legge di bilancio 2021 per le spese eccedenti il contributo previsto per la ricostruzione, ancorché il precedente proprietario abbia avuto accesso ai suddetti fondi MUDE;
- su quali massimali è da calcolarsi l'aumento del 50 per cento.
Il comma 4-ter del citato articolo 119, modificato dall'articolo 1, comma 66, lettera g), della legge di bilancio 2021 prevede che «I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive».
Il successivo comma 4-quater del medesimo articolo, inserito dall'articolo 1, comma 66, lettera h), della legge di bilancio 2021, stabilisce che «Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione».
La Risoluzione n. 28/E del 23 aprile 2021, ha chiarito che i limiti delle spese ammesse al Superbonus sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge n. 189 del 2016, e di cui al decreto legge n. 39 del 2009.
Inoltre la risoluzione chiarisce che la norma attualmente riguarda tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza. In tal caso, tuttavia, il Superbonus è alternativo al contributo per la ricostruzione.
Ciò premesso, in base a quanto riferito dall'istante, il contributo per la ricostruzione è già stato ricevuto dal proprietario precedente e, pertanto, l'Istante non può fruire del Superbonus rafforzato perchè tale agevolazione alternativa al contributo.