Con risposta a interpello n 571 del 30 agosto 2021 le Entrate forniscono chiarimenti sulla franchigia prevista in caso di donazioni.
La franchigia è un importo minimo che non rileva ai fini della tassazione di un atto. Al di sotto di tale importo, non vi è alcun prelievo fiscale. Invece, al di sopra dello stesso importo il prelievo si applica solo sulla parte eccedente la franchigia.
Le Entrate nel caso di specie hanno chiarito che una donazione da genitori a figlio delle quote della società di famiglia, rientrando tra gli atti previsti dall'articolo 3 comma 4-ter del TUS non determina effetti pregiudizievoli sull'importo della cd. franchigia, riducendone l'ammontare.
L'Istante dichiara che con atto del 2017 ha ricevuto in donazione dai propri genitori le quote della società di famiglia, non versando l'imposta di donazione, in quanto ha usufruito delle agevolazioni tributarie di cui all'art. 3, comma 4-ter del d.lgs. n. 346 del 1990, trattandosi di trasferimento a favore di discendente, con cui si acquisiva il controllo di cui all'articolo 2359 c.c. e ci si impegnava a continuare l'attività per almeno cinque anni.
L'art 3 comma 4 recita infatti che "nei casi di cui al comma 2 il beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dall'accettazione dell'eredità o della donazione o dall'acquisto del legato, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso è tenuto al pagamento dell'imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata"
Successivamente l'istante dovrà ricevere in donazione dalla madre un immobile con relative pertinenze e chiede di sapere se questo atto di donazione sarà soggetto o meno ad imposta di donazione per aver eroso la franchigia di 1.000.000 Euro.
Le entrate nel rispondere innanzitutto ricordano che l'articolo 57 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito TUS) stabilisce che « Il valore globale netto dei beni e dei diritti oggetto della donazione è maggiorato di un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni, anteriormente fatte dal donante al donatario, comprese quelle presunte di cui all'art. 1, comma 3, ed escluse quelle indicate nell'art. 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59. Agli stessi fini, nelle ipotesi di cui all'art. 56, comma 2, il valore globale netto di tutti i beni e diritti complessivamente donati è maggiorato di un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni anteriormente fatte ai donatari e il valore delle quote spettanti o dei beni e diritti attribuiti a ciascuno di essi è maggiorato di un importo pari al valore delle donazioni a lui anteriormente fatte dal donante.».
Quindi, da un lato la regola prevede che «tutte le donazioni, anteriormente fatte al donatario» concorrono alla determinazione delle cd. franchigie fruibili in applicazione dell'attuale atto donativo (riducendo di fatto l'importo della franchigia) e dall'altro ne prevede specifiche deroghe.
In particolare, non erodono la franchigia:
- le donazioni remuneratorie e di modico valore,
- le donazioni registrate gratuitamente a norma dell'articolo 55 del TUS aventi ad oggetto i trasferimenti di cui all'articolo 3
- le donazioni per cui l'imposta si applica nella misura fissa, ai sensi dell'art. 59 del medesimo decreto.
L'agenzia pertanto, per rispondere al quesito posto, specifica che occorre stabilire se la fattispecie di cui all'articolo 3, comma 4-ter del TUS rientra in una delle ipotesi derogatorie summenzionate.
L'articolo 55, comma 2 prevede che «Gli atti che hanno per oggetto trasferimenti di cui all'art. 3 sono registrati gratuitamente, salvo il disposto del comma 3 dello stesso articolo.»
Pertanto, per effetto di tale rinvio le Entrate ritengono di poter condividere la soluzione prospettata dall'istante il quale ritiene che la nuova donazione non sia soggetta all'imposta di donazione, in quanto l'atto di donazione delle quote sociali non ha eroso la franchigia di un milione di euro prevista per i parenti in linea retta, essendo stato registrato in modo gratuito in ottemperanza alla legge (art 3 comma 4-ter del TUS)