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GREEN PASS: OBBLIGO PER TUTTI I LAVORATORI DAL 15.10

8 minuti, Redazione , 17/09/2021

Green pass: obbligo per tutti i lavoratori dal 15.10

Ecco il nuovo decreto del Consiglio dei Ministri su certificazione verde e tamponi: controlli sanzioni, sospensione senza stipendio ma niente licenziamento

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Consiglio dei ministri di ieri pomeriggio 16 settembre 2021, ha deciso all'unanimità l'estensione dell'obbligo di Green pass per tutti i luoghi di lavoro sia pubblici che privati, compreso lavoro domestico e  volontariato . Chi non si adegua sarà sospeso senza stipendio dal 5° giorno. L'obbligo scatta il 15 ottobre e vale fino al 31 dicembre data di fine stato di emergenza (a meno di nuove proroghe) s

Inoltre, la validità del green pass dopo la guarigione da malattia COVID  per i soggetti vaccinati è prolungato a 12 mesi. Leggi anche Green pass inserita la categoria dei vaccinati guariti dal COVID.

Si prevede la possibilità di tamponi a prezzo controllato nelle farmacie e tamponi gratuiti per i soggetti in condizioni di rischio.

Vediamo di seguito piu in dettaglio la bozza di decreto (QUI IL TESTO )  che attende la firma e la pubblicazione in Gazzetta per poi passare al Parlamento per la conversione in legge. Ricordiamo anche i precedenti  provvedimenti che hanno invece stabilito l'obbligo di vaccinazione per alcune categorie di lavoratori.

Certificazione verde per i lavoratori della pubblica amministrazione e uffici giudiziari

L'obbligo di Green pass  si applicherà :

  • al personale delle amministrazioni pubbliche 
  • delle Autorità amministrative indipendenti, compresa  la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, 
  • degli  enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, 
  • agli uffici giudiziari (personale amminsirativo magistrati avvocatura dello stato) Sono esclusi  avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo.. 

Sono compresi anche tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato,  anche sulla base di contratti esterni.

 Le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica 

 I datori di lavoro del personale   sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni e a incaricare con atto formale eventuali delegati . Ove possibile i controlli vanno effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro , anche  a campione. 

Per l'inademienza nei controlli puo essere comminata la sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro, mentre per l'accesso al luogo di lavoro la sanzione va da 600 a 1500 euro  . Le sanzioni sono comminate dal  Prefetto , tranne che per gli uffici giudiziari e la magistratura  che sono soggetti agli ordinamenti di appartenenza

 Il Presidente del Consiglio dei ministri potrà adottare linee guida per  i controlli  d’intesa con la Conferenza unificata  Stato Regioni per l'applicazione negli enti locali .

Il personale  che  risulti privo della  certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso:

  • senza retribuzione o altro emolumento
  •  fino alla presentazione della certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, 
  • senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Green pass in ambito lavorativo privato

 E'  fatto obbligo, ai fini dell’accesso  a tutte le attività lavorative private , di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 .

Sono comprese anche le atttività lavorative  o di formazione o di volontariato  anche sulla base di contratti esterni.

Come nella PA, i datori di lavoro  devono definire entro  il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche anche a campione,  preferibilmente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati. I controlli vanno effettuati con la prevista Applicazione  Verifica C19 (leggi su questo Green pass verifica C19 le regole per gli esercenti)

 I lavoratori  privi della certificazione  sono sospesi dalla prestazione lavorativa,  per tutelare la salute e la sicurezza nel luogo di lavoro, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. 

 La sospensione  è comunicata immediatamente  ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. 

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della  certificazione verde, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore pper un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

 L’accesso di lavoratori  in violazione degli obblighi  è punito con la sanzione da 600 a 1500 euro e restano ferme  conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore. 

Somministrazione test antigenici  

Viene modificato l’articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, per cui fino al 31 dicembre 2021 le farmacie  sono tenute ad assicurare  la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2,  a prezzo calmierato , secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d’intesa.

 In caso di inosservanza della disposizione  il Prefetto  applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 10.000 e  può disporre la chiusura dell’attività per una durata non superiore a cinque giorni.

Viene istituito un Fondo per  assicurare l'esecuzione gratuita dei test molecolari e antigenici rapidi, per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di patologie ostative certificate, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica 

Durata delle certificazioni verdi COVID 

La certificazione verde  per  avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo  è valida  già dal momento della somministrazione e la validità è prolungata a  dodici mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione dalla malattia . 

Altre misure  per lo sport  - Contact center Green pass e attività culturali e ricreative 

La bozza di decreto  del 16 settembre prevede anche  che:

  •  le risorse stanziate ma non utilizzate per  il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all’emergenza COVID-1 siano  riversate, ietro il 15 ottobre 202 per il cinquanta per cento al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano»  e per il restante cinquanta per cento al «Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale»
  • Sono stanziati 4 milioni di euro per il potenziamento dell'assistenza ai cittadini del Servizio 1500 - numero di pubblica utilità. 
  • Entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico scientifico tenendo conto dell’andamento dell’epidemia  con i nuovi provvedimenti , esprimerà un  parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative  per consentire eventualmente maggiore afflusso di pubblico.

Obbligo vaccinazione lavoratori RSA  - DL approvato il 9.9.2021

Vale la pena ricordare, in tema di obblighi per i lavoratori,  che un precedente provvedimento approvato in Consiglio dei ministri il 9 settembre 2021  e ancora non pubblicato, ha previsto l'obbligo  di vaccinazione antiCOVID per  a tutti i lavoratori impiegati nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie: hospice, strutture per anziani RSA , a qualsiasi titolo.

II rispetto dell’obbligo vaccinale è affidato i responsabili delle strutture e i datori di lavori dei soggetti che a qualunque titolo svolgono attività lavorativa sulla base di contratti esterni.

 Le modalità di verifica dell’adempimento dell’obbligo saranno definite con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministridi concerto con il Ministro della salute,  e  Garante per la protezione dei dati personali.

Esenzioni : le misure  non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Il comunicato stampa del governo afferma che le nuove norme entrano in vigore da 10 ottobre e saranno efficaci fino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato di emergenza

Piu in generale ,  la bozza di decreto   contiene anche una specificazione per quanto riguarda l'obbligo di green pass  per gli utenti nelle scuole: sono infatti  tenuti ad esibire la certificazione verde   tutti coloro che entrano negli istituti scolastici e nelle universita personale e visitatori, genitori compresi .

Le categorie lavorative soggette a obbligo  vaccinale   e quelle soggette a Green pass

Ricordiamo infine che il decreto legge 44 2021  del 1 aprile 2021 aveva previsto fino al 31 dicembre 2021, per mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza che  gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali siano  obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.

Leggi in merito Vaccinazione obbligatoria per medici e farmacisti

Infine , per i lavoratori della scuola  docenti e personale amministrativo vige l'obbligo di Green Pass, istituito dal dl 111 del 6 agosto 2021, per svolgere la propria attività lavorativa.

.(Leggi  per i dettagli Certificazione verde COVID le novità per scuola università RSA)

Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso. La certificazione verde non è obbligatoria per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 

 La misura è derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti.

Fonte immagine: licenza CC-BY-NC-SA 3.0

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