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AGROALIMENTARE: LE DOMANDE PER IL BANDO ISMEA INVESTE ENTRO IL 14 GENNAIO

Agroalimentare: le domande per il bando Ismea investe entro il 14 gennaio

Il bando Ismea investe per finanziare la filiera agroalimentare indica le modalità di invio della domanda. C'è tempo fino al 14 gennaio 2022. Vediamo quali sono i beneficiari

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C'è tempo fino al 14 gennaio per l'invio delle domande per il bando Ismea investe.

Ricordiamo che le domande di partecipazione sono partite dalle ore 9 del15 novembre e c'è tempo fino alle ore 12 del 14 gennaio.

La domanda deve essere presentata in via telematica mediante il portale dedicato: http://strumenti.ismea.it e compilata secondo le modalità ivi indicate.

In proposito, si riepiloga che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale – Contratti pubblici, n.113 del 29 settembre 2021 l'avviso relativo al Bando in attuazione del Decreto 12 ottobre 2017 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che intende incentivare e sostenere finanziariamente sul territorio nazionale progetti di sviluppo o consolidamento da parte delle imprese del settore agricolo e agroalimentare.

Il Bando si pone l’obiettivo di sostenere progetti di sviluppo mediante interventi di:

  • equity,
  • quasi equity,
  • prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi
  • per le società di capitali che presentano piani di investimento nel settore della produzione agricola e dell'agroindustria, comprese le attività commerciali e logistiche.

Ismea investe, i soggetti beneficiari

La partecipazione al Bando è riservata a: 

  • società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, compresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; 
  • società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione di beni prodotti nell’ambito delle relative attività agricole, individuate ai sensi dell’art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
  • società di capitali partecipate almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli compresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Ismea investe, i requisiti di partecipazione

I soggetti beneficiari devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti: 

  • avere una stabile organizzazione in Italia; 
  • essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese; 
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali; non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 
  • trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi; 4. 
  • non essere stati sottoposti a sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettere c) e d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni; 
  • essere economicamente e finanziariamente sane e non trovarsi in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà così come individuate nella Parte I, capitolo 2, paragrafo 2.4, punto 15) degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 o dell’art. 2, punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014 o dell’art. 2, punto 14) del regolamento (UE) n. 702/2014.

Ismea investe, come partecipare

A pena di esclusione, la domanda di partecipazione al bando deve essere presentata in via telematica mediante il portale dedicato: http://strumenti.ismea.it e compilata secondo le modalità ivi indicate.

L'invio è previsto a partire dalle ore 9,00 del giorno 15 novembre 2021, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12,00 del giorno 14 gennaio 2022.

SCARICA QUI IL FAC SIMILE

Nel corso di tale periodo lo sportello telematico sarà aperto nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 18,00 ad eccezione del giorno di chiusura dello sportello telematico (dalle ore 9,00 alle ore 12,00). 

La mancata presentazione della domanda nei termini predetti o la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle sopra indicate costituisce motivo di esclusione – non sanabile successivamente – dalla presente procedura. 

A pena di esclusione, uno stesso soggetto non può presentare più di una domanda di partecipazione. 

Nel caso di presentazione di più di una domanda di partecipazione, verrà considerata l’ultima domanda di partecipazione presentata dallo stesso soggetto. 

A pena di esclusione, i soggetti richiedenti dovranno compilare e caricare sul portale dedicato la domanda di ammissione, completa della documentazione indicata nell’allegato I al presente bando.

La domanda, le autodichiarazioni e lo studio di fattibilità devono essere redatti secondo i modelli disponibili sul portale. 

Visita qui la sezione apposita del sito Ismea

In fase di compilazione della domanda il richiedente deve dichiarare di essere consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di sottoscrizione di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000. In considerazione del decisivo rilievo attribuito all’ordine cronologico di presentazione delle domande, ai fini della formazione della graduatoria e della ammissione alle risorse finanziarie, l’irregolarità o la mancanza di anche uno solo dei documenti o dei requisiti richiesti dal presente Bando comporta l’automatica esclusione della domanda, anche ai sensi dell’art. 2, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

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