L'Associazione istante tutela e rappresenta le aziende che operano nel settore degli oli d'oliva.
Essa domanda un parere per il caso di un'azienda associata che commercializza olii extravergini di oliva, e che è recentemente entrata in contatto con un potenziale cliente, produttore di cosmetici che vorrebbe utilizzare l'olio extravergine d'oliva nei propri prodotti.
L'azienda fornitrice chiede delucidazioni sull'IVA applicabile alle cessioni di olii d'oliva
Con consulenza giuridica n 12 del 7 settembre Le Entrate chiariscono che il n. 13) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA, prevede l'applicazione dell'aliquota del 4% a «olio d'oliva, oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare».
Inoltre si specifica che mentre per gli oli vegetali è espressamente richiesta la destinazione all'alimentazione umana o animale, l'olio di oliva è richiamato in generale.
In base alle note complementari della Nomenclatura combinata, "rientrano nelle voci 1509 e 1510 soltanto gli oli provenienti esclusivamente dal trattamento delle olive e le cui caratteristiche relative ai tenori in acidi grassi e in steroli sono indicate nell'allegato I del Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione. La loro presenza può essere determinata con i metodi indicati negli allegati X e XIX di detto Regolamento. Non rientrano nelle voci 1509 e 1510 gli oli d'oliva chimicamente modificati e le miscele di oli d'oliva e di oli di diversa natura. Rientrano nella sottovoce 1509 10 soltanto gli oli d'oliva definiti di seguito ai punti 1, 2 e 3, che sono stati ottenuti esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni tali da non causare alterazioni dell'olio, e che non hanno subito trattamenti diversi dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Gli oli d'oliva ottenuti con l'impiego di solventi, additivi ad azione chimica o biochimica, o mediante processi di riesterificazione o da miscele di oli di diversa natura sono esclusi da tale sottovoce".
Riportando quanto sopra le entrate commentano che dal punto di vista doganale non è richiesta una particolare destinazione d'uso per l'olio d'oliva.
Di conseguenza, si ritiene che le cessioni di olio di oliva siano soggette all'aliquota IVA del 4%, anche se destinate alla produzione di cosmetici, ai sensi del n. 13) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA.