Con Risoluzione n 57/E del 7 settembre 2021 le Entrate forniscono chiarimenti in ordine alla disciplina agevolativa in materia di trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE a seguito di operazioni di aggregazione aziendale – Articolo 1, commi da 233 a 243 della legge 20 dicembre 2020, n. 178.
In particolare, è stato chiesto di fornire chiarimenti in relazione alla portata e agli effetti della disposizione contenuta nel comma 240 e l'agenzia delle entrate in accordo con il MEF ha specificato che:
- la disciplina in esame sia applicabile anche a più operazioni distinte approvate o deliberate nel 2021,
- fermo restando che ai fini della determinazione delle DTA (deferred tax asset) trasformabili in ciascuna operazione, lo stesso attivo possa concorrere una volta soltanto.
Quindi, se in un’operazione l’attivo di un soggetto ha concorso a determinare l’ammontare di DTA trasformabili, lo stesso attivo non potrà essere considerato in un’operazione successiva.
Le Entrate ricordano che le norme di cui si tratta ai richiamati commi da 233 a 243 hanno introdotto una disciplina agevolativa che consente la trasformazione in credito d’imposta di determinate attività per imposte anticipate (deferred tax asset – DTA) in caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda tra soggetti indipendenti che vengano approvate o deliberate dall’organo amministrativo competente delle società partecipanti ovvero del conferente, entro il 31 dicembre 2021.
In accordo con il MEF (si veda nota protocollo n. 225135 del 1° settembre 2021, con la quale il ministero ha espresso il proprio parere interpretativo) si specifica che dalla relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio si evince che la disciplina della trasformazione in credito d’imposta di determinate DTA, introdotto dalle disposizioni sopra citate, ha l’obiettivo di incentivare i processi di aggregazione tra imprese allo scopo di ridurre il differenziale di competitività tra piccole e grandi imprese, che si presenta particolarmente rilevante in Italia rispetto agli altri Paesi.
In quest’ottica è da ritenersi pacifico che la stessa disciplina trovi applicazione anche nelle ipotesi di operazioni di aggregazione che coinvolgano più di due soggetti.
Il comma 234 della citata legge di Bilancio 2021 dispone, infatti, che, con riguardo a fusioni e scissioni, le DTA sono trasformabili in credito d’imposta nel limite del 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti «senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero al 2 per cento della somma delle attività oggetto di conferimento.».
Tale disposizione fa riferimento ad un’unica operazione di aggregazione a cui partecipano più di due soggetti, ma la disciplina deve essere applicata anche nel caso di più operazioni distinte, approvate o deliberate entro il periodo di riferimento indicato espressamente dalla norma.
Al riguardo, il comma 240 stabilisce che «Indipendentemente dal numero di operazioni societarie straordinarie realizzate, le disposizioni dei commi da 233 a 243 del presente articolo possono essere applicate una sola volta per ciascun soggetto di cui al comma 233.». Le entrate perciò sottolineane che questa disposizione:
- se da un lato impone che il soggetto risultante o beneficiario dell’operazione possa applicare una sola volta le previsioni normative in esame
- e, dall’altro, specifica che questo accade indipendentemente dal numero delle operazioni societarie realizzate,
- ammette implicitamente che la disciplina della trasformazione delle DTA in credito d’imposta possa essere applicata in presenza di più operazioni societarie a cui partecipino più soggetti.
Siccome questo beneficio si quantifica in relazione agli attivi dei soggetti partecipanti, ne deriva che il limite imposto dalla disposizione abbia a riferimento proprio gli attivi dei soggetti partecipanti che, conseguentemente, possono partecipare una sola volta alla quantificazione del beneficio.
In altre parole, il comma 240 va interpretato nel senso che:
- indipendentemente dal numero delle operazioni realizzate e dai soggetti coinvolti,
- il beneficio concesso dalla disciplina
- si deve quantificare considerando le operazioni come un’operazione di aggregazione unitaria, in cui sono gli attivi dei soggetti partecipanti a dover partecipare una sola volta alla determinazione delle DTA trasformabili.
In quest’ottica, la disposizione in esame sarebbe volta ad evitare un effetto moltiplicativo del beneficio fiscale sullo stesso attivo richiedendo che, in caso di più operazioni, l’attivo dello stesso soggetto non possa concorrere più volte ai fini della trasformazione di DTA.
Concludendo l'agenzia delle entrate in accordo con il MEF specifica che si può ritenere che la disciplina in esame sia applicabile anche a più operazioni distinte approvate o deliberate nel 2021, fermo restando che ai fini della determinazione delle DTA trasformabili in ciascuna operazione, lo stesso attivo possa concorrere una volta soltanto.
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