Anche i medici in rapporto di continuità assistenziale (le guardie mediche) assunti a tempo determinato che svolgono la propria attività professionale in convenzione con l'Asl (MCA), non sono tenuti all’emissione della fattura elettronica in relazione ai compensi percepiti dalle Asl.
A prescindere dalla circostanza che fruiscano e meno del regime forfetario, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dall'ASP e rilasciato ai MMG convenzionati, contenente gli elementi previsti dall'articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, "tiene luogo della fattura" anche relativamente ai MCA con rapporto di lavoro a tempo determinato convenzionati con l'ASP.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello del 26.08.2021 n. 558.
Ricordando le indicazioni fornite con risoluzione n. 41/E del 15 luglio 2020, avente ad oggetto "Regime fiscale dei compensi erogati ai sostituti medici in continuità assistenziale" ("MCA"), è stato precisato, che:
- considerato che l'iscrizione all'albo professionale costituisce il titolo necessario per poter svolgere l'attività di sostituto medico in continuità assistenziale, si ritiene che tale attività sia riconducibile all'esercizio di una attività professionale abituale,
- la tipologia di rapporto che si instaura tra l'Azienda e il medico sostituto che, come detto, deve essere iscritto all'albo professionale, dal punto di vista fiscale è in quadrabile quale rapporto di lavoro autonomo
- e che, pertanto, il MCA, assunto quale sostituto "sarà obbligato all'apertura della partita IVA e all'emissione della fattura nei confronti dell'Azienda Sanitaria, nonché a dichiarare il compenso percepito tra i redditi di lavoro autonomo", precisando, sempre ai fini dell'IVA, che "il contribuente, qualora ricorrano le condizioni richieste, potrà fruire del regime forfetario previsto dall'articolo 1, commida 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015) così come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di Bilancio 2020), che prevede l'applicazione di una imposta unica sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP, ed esclude la rivalsa dell'IVA nei confronti dei committenti".
L'Agenzia ha ritenuto che, anche questi ultimi, svolgendo la propria attività professionale in convenzione con l'ASL, al pari dei medici di medicina generale, avvalendosi di mezzi di lavoro propri, diversamente dai medici di continuità assistenziale assunti a tempo indeterminato, che svolgono un'attività di lavoro dipendente, siano esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica e che il cedolino emesso dalle Aziende Sanitarie Locali, costituisce il documento ufficiale (fiscale e contabile) che identifica e censisce fiscalmente il compenso erogato, nonché i criteri di formazione dello stesso e l'avvenuto accredito dell'ammontare.
Infine, si rammenta che l'articolo 2 del decreto del Ministro delle Finanze del 31 ottobre 1974 dispone espressamente che nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale documento deve contenere gli elementi e i dati indicati nel secondo comma del citato art. 21 ed essere emesso in triplice esemplare:
- il primo deve essere consegnato ospedito al professionista unitamente ai corrispettivi liquidati,
- il secondo consegnato o spedito all'ufficio provinciale della imposta sul valore aggiunto competente,
- il terzo conservato presso l'ente.