Per la riforma del Terzo settore che ha introdotto il nuovo Registro Unico nazionale un aspetto da non sottovalutare è la verifica de gli obblighi in materia di lavoro, con particolare riguardo alle retribuzioni.
Di seguito vediamo un veloce riepilogo degli aspetti da tenere a mente per tutti gli enti che si apprestano ad accedere al Registro unico (Runts).
I parametri da rispettare sono principalmente 3 e corrispondono a quanto già in vigore per organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) , come definiti dal Codice del terzo settore in vigore dal 3 agosto 2017. Si tratta nello specifico del
- rapporto tra numero di volontari e lavoratori dipendenti (nelle ODV i dipendenti non dovono superare il 50% del numero di volontari - Nelle APS i dipendenti non dovono superare il 50% del numero di volontari o il 5 % degli associati - Nelle imprese sociali i volontari non devono superare i lavoratori)
- importo degli stipendi che non deve superare di oltre il 40% i minimi dei contratti collettivi nazionali , stipulati dalla organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentativi, riferiti alle stesse qualifiche professionali
- limite per le differenze retributive tra i diversi livelli di personale , che deve restare all'interno di una scala da 1 a 8.
Va segnalato che per le Onlus possono ancora essere utilizzati i vecchi parametri sino all’abrogazione del regime fiscale
Vanno sottolineate pero alcune novità ulteriori:
Riguardo il limite di importo pur nel rispetto del divieto di distribuzione indiretta di utili la riforma del 2017 consente il superamento del limite del 40% in caso di :particolari necessita nei seguenti ambiti:
- specializzazioni sanitarie
- formazione universitaria/post-universitaria
- cerca scientifica
Una nota del ministero del Lavoro (nota 2088/2020) ha precisato che tale deroga opera solo per le attività interesse generale individuate negli statuti degli ET.S Riguardo invece il terzo parametro che limita e differenze retributive calcolato sulla base della Ral questo va bilanciato con l’articolo 16 del Cts, che sancisce il diritto dei lavoratori a ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi.
Anche in questo caso le Onlus continuano ad applicare fino al momento dell’abrogazione le disposizioni del Dlgs 460/1997 che prevedono una diversa soglia di distribuzione indiretta di utili (20%) e non contengono ulteriori vincoli riguardo le differenze retributive. Infine, Odv e Aps dovranno tenere a mente un ulteriore criterio. Per tali tipologie di enti, infatti, il Codice prevede un rapporto numerico da rispettare tra lavoratori e volontari all’interno dell’ente. In particolare, nelle Odv e nelle Aps il numero di lavoratori impiegati nell’attività non potrà essere superiore al 50% dei volontari o, nelle sole Aps, al 5% degli associati. Nelle imprese sociali invece la situazione è invertita, in quanto è ammessa la presenza di volontari ma il loro numero non deve superare quello dei lavoratori.
Per quanto riguarda i rimborsi ai volontari , è possibile solo il rimborso delle spese sostenute entro i limiti che vanno stabiliti dall'ente con una delibera dell'organo di amministrazione o dell'assemblea.
Solo per gli importi inferiori a 150 euro mensili o 10 giornalieri , puo essere sufficiente una autocertificazione del volontario stesso , sempre che l'ente abbia deliberato su quali tipoligie è ammessa quest a modalità
ATTENZIONE: I rimborsi forfettari invece sono sempre vietati.