Con Risposta a interpello n 573 del 30 agosto le entrate specificano che il Comune istante che provvede ad emettere un'ulteriore provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche, autonomo rispetto a quello precedente, sia soggetto all'imposta di bollo.
In particolare, con interpello un Comune fa presente che sta provvedendo al rilascio del provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 181, comma 4-bis, del decreto legge 18 maggio 2020 n. 34, secondo le linee guida del D.M. 25 novembre 2020 e delle D.G.R. Veneto n. 1704 del 2020.
Al riguardo, si specifica, che in attuazione delle predette disposizioni statali e regionali, provvede d'ufficio all'avvio del procedimento di rinnovo delle concessione di posteggio di occupazione del suolo pubblico, avente validità dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2032, e alla verifica del possesso dei requisiti necessari all'esercizio dell'attività in capo alle varie ditte.
In considerazione di ciò l'istante chiede se per il provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche debba essere corrisposta o meno l'imposta di bollo, trattandosi di un procedimento avviato d'ufficio e non su istanza di parte.
Le entrate chiariscono che con riferimento all'applicazione dell'imposta di bollo dovuta per le concessioni oggetto d'interpello, appare utile ricordare, che l'articolo 4, comma 1, della tariffa, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce che è dovuta l'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di euro 16,00, per gli, «Atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...) degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta.»
In linea generale, quindi, i provvedimenti sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 4 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, nella misura di euro 16,00, per ogni esemplare.
Nel caso di specie, non ci sono modifiche alla disciplina fiscale dell'imposta di bollo che, quindi, torna applicabile conformemente a quanto previsto per i provvedimenti di concessione di posteggio già esistenti e rinnovati con provvedimento d'ufficio.
Anche il provvedimento di rinnovo, spiega l'agenzia, si collega ad un'istanza, che seppur non presentata nuovamente, è stata comunque a suo tempo richiesta alla parte interessata. In altri termini, pur in assenza di un'ulteriore istanza per il rinnovo della concessione, il provvedimento di rinnovo conseguente all'indicato procedimento iniziato d'ufficio trae origine necessariamente da un'istanza/richiesta di parte.
Per le suesposte considerazioni, pertanto, considerato che il Comune istante provvede ad emettere un'ulteriore provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche, autonomo rispetto a quello precedente, si ritiene che lo stesso sia soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della tariffa, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.