HOME

/

FISCO

/

BOLLO E CONCESSIONI GOVERNATIVE

/

BOLLO: SI APPLICA CONCESSIONE DI POSTEGGIO ATTIVITÀ SU SUOLO PUBBLICO RINNOVATE D'UFFICIO

Bollo: si applica concessione di posteggio attività su suolo pubblico rinnovate d'ufficio

Il rinnovo d'ufficio della concessione di suolo pubblico effettuato dal Comune è soggetto a imposta di bollo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Risposta a interpello n 573 del 30 agosto le entrate specificano che il Comune istante che provvede ad emettere un'ulteriore provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche, autonomo rispetto a quello precedente, sia soggetto all'imposta di bollo.

In particolare, con interpello un Comune fa presente che sta provvedendo al rilascio del provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 181, comma 4-bis, del decreto legge 18 maggio 2020 n. 34, secondo le linee guida del D.M. 25 novembre 2020 e delle D.G.R. Veneto n. 1704 del 2020. 

Al riguardo, si specifica, che in attuazione delle predette disposizioni statali e regionali, provvede d'ufficio all'avvio del procedimento di rinnovo delle concessione di posteggio di occupazione del suolo pubblico, avente validità dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2032, e alla verifica del possesso dei requisiti necessari all'esercizio dell'attività in capo alle varie ditte. 

In considerazione di ciò l'istante chiede se per il provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche debba essere corrisposta o meno l'imposta di bollo, trattandosi di un procedimento avviato d'ufficio e non su istanza di parte.

Le entrate chiariscono che con riferimento all'applicazione dell'imposta di bollo dovuta per le concessioni oggetto d'interpello, appare utile ricordare, che l'articolo 4, comma 1, della tariffa, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce che è dovuta l'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di euro 16,00, per gli, «Atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...) degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta.» 

In linea generale, quindi, i provvedimenti sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 4 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, nella misura di euro 16,00, per ogni esemplare.

Nel caso di specie, non ci sono modifiche alla disciplina fiscale dell'imposta di bollo che, quindi, torna applicabile conformemente a quanto previsto per i provvedimenti di concessione di posteggio già esistenti e rinnovati con provvedimento d'ufficio.

Anche il provvedimento di rinnovo, spiega l'agenzia, si collega ad un'istanza, che seppur non presentata nuovamente, è stata comunque a suo tempo richiesta alla parte interessata. In altri termini, pur in assenza di un'ulteriore istanza per il rinnovo della concessione, il provvedimento di rinnovo conseguente all'indicato procedimento iniziato d'ufficio trae origine necessariamente da un'istanza/richiesta di parte.

Per le suesposte considerazioni, pertanto, considerato che il Comune istante provvede ad emettere un'ulteriore provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche, autonomo rispetto a quello precedente, si ritiene che lo stesso sia soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della tariffa, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.

Allegato

Risposta a interpello del 30.08.2021 n. 573

Tag: BOLLO E CONCESSIONI GOVERNATIVE BOLLO E CONCESSIONI GOVERNATIVE

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LEGGE DI BILANCIO 2025 · 24/12/2024 Bollo Assicurazioni ramo Vita: pagamento in anticipo

Bollo assicurazioni comparto vita: novità nella Legge di bilancio 2025. Versamenti in anticipo rispetto al passato. Vediamo quanto e come versare

Bollo Assicurazioni ramo Vita: pagamento in anticipo

Bollo assicurazioni comparto vita: novità nella Legge di bilancio 2025. Versamenti in anticipo rispetto al passato. Vediamo quanto e come versare

Bollo contratti in house appalti: come e quando è dovuto

NUovo codice dei contratti pubblici: cosa si prevede per il pagamento del bollo nei contratti in house stipulti da un ente

Imposta di bollo fatture elettroniche: quando e come si versa

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: prossima scadenza 2 dicembre 2024. Modalità e termini di versamento

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.