AGGIORNAMENTO 3.12.2021
Con il messaggio 4293 del 2 dicembre 2021 INPS comunica la conclusione della gestione delle domande l'esonero contributivo riservato alle filiere agricole e della pesca dall'art 222 c. 2 del DL 34 2020. cd. Decreto Rilancio e fornisce le indicazioni per il pagamento dei contributi esclusi dall'esonero dovuti entro l'11 dicembre 2021
In data 11 novembre 2021 infatti l’Istituto ha comunicato alle aziende l’importo dell’esonero autorizzato, utilizzando gli indirizzi di posta elettronica certificata presenti nell’archivio anagrafico delle aziende.
Precisa che considerato che il pagamento degli importi dovuti deve avvenire entro trenta giorni dall’invio della comunicazione dell’esito, decorrenti dall’11 novembre 2021, e tenuto conto che l’11 dicembre 2021 cade di sabato, la scadenza del relativo versamento è differita al 13 dicembre 2021.
Inolte si specifica che il pagamento potrà essere effettuato, nel rispetto delle condizioni contenute nel “Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa”, mediante rateazione con domanda presentata entro il 13 dicembre 2021 e saranno dovuti i soli interessi di dilazione.
Le istruzioni precedenti
Dopo i decreti attuativi emanati con mesi di ritardo rispetto al decreto legge e vari messaggi e circolari operative per l'introduzione , con il dl Sostegni 2021, dei limiti UE per gli aiuti di Stato, l'INPS aveva integrato le istruzioni con la Circolare n. 130 del 31 agosto 2021 con nuovo modulo semplificato di presentazione della domanda di esonero.
Esonero agricoltura pesca acquacoltura art . 222 dl 34 2020
L' esonero si applica al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per le imprese appartenenti a specifiche filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.
le categorie dei beneficiari che si identificano con i codici Ateco riportati sotto .
Viene evidenziato che : per le aziende che non svolgono attività prettamente agricole, l'accesso al beneficio è limitato ai soli lavoratori inquadrati nel settore agricolo. l’esonero si riferisce alla sola quota di contribuzione posta a carico dei datori di lavoro privati, dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, e che, restano esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL
Codici ATECO
CODICI ATECO AZIENDE INTERESSATE DALL'ESONERO CONTRIBUTIVO 1.1.-30.6.2020 (ART 222 DL 34 2020) | |
01.11.xx | coltivazione di cereali |
01.50.xx | coltivazione agricole associate all'allevamento animale attività mista |
01.28.xx | coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche |
01.19.10 | Coltivazione di fiori in piena aria |
01.19.20 | Coltivazione di fiori in colture protette |
01.21.00 | Coltivazione di uva |
01.29.00 | Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale |
01.30 | Riproduzione piante |
01.41.00 | Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo |
01.42.00 | Allevamento di bovini e bufalini da carne |
01.43.00 | Allevamento di cavalli e altri equini |
01.44.00 | Allevamento di cammelli e camelidi |
01.45.00 | Allevamento di ovini e caprini |
01.46.00 | Allevamento di suini |
01.47.00 | Allevamento di pollame |
01.49.10 | Allevamento di conigli |
01.49.20 | Allevamento di animali da pelliccia |
01.49.40 | Bachicoltura |
01.49.90 | Allevamento di altri animali nca |
01.49.30 | Apicoltura |
03.11.00 | Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi |
03.12.00 | Pesca in acque dolci e servizi connessi |
03.21.00 | Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi conness |
46.21.22 | Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina |
46.22 | Commercio all'ingrosso di fiori e piante |
47.76.10 | Commercio al dettaglio di fiori e piante |
47.89.01 | Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti |
82.99.30 | Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche |
56.10.12 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
55.20.52 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
81.30.00 | Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole |
11.02.10 | Produzione vini da tavola e v.d.q.r.d. |
11.02.20 | Produzione vini spumanti e altri vini di qualità |
"Esonero art 222 DL 34 2020"e limiti aiuti di stato
Con il messaggio n. 1850 del 7 maggio 2021 aveva sospeso l'utilizzo del precedente modulo “Esonero Art. 222 DL 34/2020” su istruzioni del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Il decreto Sostegni 41 2021 aveva infatto previsto per i richiedenti la necessità di dichiarare il rispetto dei limiti agli aiuti di stato fissati dalla UE (Comunicazione 19.3.2020 1863 ). Ricordiamo che tali soglie sono fissate come segue:
- 225 mila euro per la produzione primaria di prodotti agricoli
- 270 mila euro per il settore pesca e acquacoltura
- 1.800 mila euro per i restanti comparti produttivi.
ATTENZIONE: INPS ricorda che le attività delle aziende produttrici di vino – comprese le cooperative agricole identificate dal codice ATECO 01.21.00, rientrano nell’ambito della produzione primaria dei prodotti agricoli, come evidenziato con parere reso in data 18 giugno 2021 dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.
Inoltre viene precisato che le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di agriturismo, nonché le attività connesse a quelle agricole e forestali sono ricomprese nella terza categoria
Modalità di domanda con il nuovo modello
Nel nuovo modulo di richiesta le aziende che versano la contribuzione agricola unificata possono modificare l’importo precompilato afferente ai periodi di competenza dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 che risultano negli archivi
Il nuovo modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020” per la presentazione delle domande di esonero è disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), sul sito istituzionale www.inps.it. Le domande possono essere presentate entro il 30 settembre 2021.
Per chi ha fatto la domanda utilizzando il modulo preesistente non deve presentare una nuova istanza.
E' possibile modificare l’importo richiesto nella domanda presentata in precedenza, annuallando l’istanza già inviata, con la funzione di “Rinuncia alla sgravio” e presentare una nuova domanda.
Da notare che le domande già presenti nello stato di “Bozza” sono state annullate automaticamente e si deve quindi procedere ad inserirne una nuova .
Importo dell'esonero: proporzionale alle domande pervenute
Nel caso di superamento delle risorse, pari a 477,9 milioni di euro (426,1 milioni più 51,8 milioni), l’INPS provvede a rideterminare l'agevolazione,come previsto dai decreti attuativi (D.M. 15 settembre 2020 e D.M. 10 dicembre 2020), in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari e potrebbe richiedere il versamento della differenza die rispetto all’importo dell’esonero autorizzato . L’importo autorizzato in via definitiva sarà comunicato, tramite PEC, a ciascun contribuente.
Entro trenta giorni dalla comunicazione i beneficiari dell’esonero devono provvedere al versamento della differenza dovuta .
Controlli INPS post autorizzazione
La circolare precisa infine che anche dopo l’autorizzazione definitiva al godimento dell’agevolazione, l’Istituto è legittimato ad effettuare i controlli per accertare l’effettiva sussistenza dei requisiti di legge ovvero:
- la regolarità contributiva verificata attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (Durc) e
- il possesso del codice Ateco dichiarato nell’istanza che legittima l’accesso all’esonero. (vedi tabella) e definisce anche la soglia massima di aiuti di stato concedibili.
Nel caso in cui al momento della registrazione degli aiuti nei relativi Registri nazionali emerga superamento del massimale da parte dell’azienda e sia necessario ridurre l’importo dell’esonero riconosciuto i contribuenti dovranno provvedere al versamento della quota risultata eccedente in un'unica soluzione e saranno dovute anche le sanzioni civili per omissione, ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, calcolate a decorrere dal giorno successivo al trentesimo giorno dalla comunicazione dell’importo autorizzato