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ESONERO AGRICOLTURA E PESCA 2020: VERSAMENTI RESIDUI ENTRO IL 13/12

6 minuti, Redazione , 06/12/2021

Esonero agricoltura e pesca 2020: versamenti residui entro il 13/12

Istruzioni INPS aggiornate sull'esonero contributivo delle filiere agricole, pesca e acquacoltura art 222 c. DL 34 2020: da versare i contributi residui

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AGGIORNAMENTO 3.12.2021

Con il messaggio 4293 del 2 dicembre 2021 INPS comunica la conclusione della gestione delle domande   l'esonero contributivo riservato alle filiere agricole e della pesca dall'art 222 c. 2 del DL 34 2020. cd. Decreto Rilancio  e fornisce le indicazioni per il pagamento dei contributi  esclusi dall'esonero  dovuti  entro l'11 dicembre 2021

In data 11 novembre 2021 infatti l’Istituto ha comunicato alle aziende l’importo dell’esonero autorizzato, utilizzando gli indirizzi di posta elettronica certificata presenti nell’archivio anagrafico delle aziende. 

Precisa che considerato che il pagamento degli importi dovuti  deve avvenire entro trenta giorni dall’invio della comunicazione dell’esito, decorrenti dall’11 novembre 2021, e tenuto conto che l’11 dicembre 2021 cade di sabato, la scadenza del relativo versamento è differita al 13 dicembre 2021. 

Inolte si specifica che il  pagamento potrà essere effettuato, nel rispetto delle condizioni contenute nel “Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa”, mediante rateazione  con domanda  presentata entro il 13 dicembre 2021  e saranno dovuti i soli interessi di dilazione.

Le istruzioni precedenti 

Dopo i decreti attuativi emanati  con mesi di ritardo rispetto al decreto legge e vari messaggi e circolari operative per l'introduzione , con il dl Sostegni  2021,  dei limiti UE per gli aiuti di Stato, l'INPS  aveva integrato le istruzioni  con la Circolare n. 130 del 31 agosto 2021   con nuovo modulo  semplificato di presentazione della domanda di esonero. 

Esonero agricoltura pesca acquacoltura  art . 222 dl 34 2020 

L' esonero si applica al  versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per le imprese appartenenti a specifiche filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.

 le categorie dei beneficiari che si identificano con i codici Ateco riportati sotto .

 Viene evidenziato che : per le aziende che non svolgono attività prettamente agricole, l'accesso al beneficio è limitato ai soli lavoratori inquadrati nel settore agricolo. l’esonero si riferisce alla sola quota di contribuzione posta a carico dei datori di lavoro privati, dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, e che, restano esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL

Codici ATECO

CODICI ATECO AZIENDE INTERESSATE DALL'ESONERO CONTRIBUTIVO 1.1.-30.6.2020 (ART 222 DL 34 2020)

01.11.xx

coltivazione di cereali

 01.50.xx

coltivazione agricole associate all'allevamento animale attività mista

 01.28.xx

coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche

01.19.10

Coltivazione di fiori in piena aria 

 01.19.20

Coltivazione di fiori in colture protette

01.21.00

Coltivazione di uva

01.29.00

Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale

01.30

Riproduzione piante

01.41.00

Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo

01.42.00

Allevamento di bovini e bufalini da carne

01.43.00

Allevamento di cavalli e altri equini

01.44.00

Allevamento di cammelli e camelidi

01.45.00

Allevamento di ovini e caprini

01.46.00

Allevamento di suini

01.47.00

Allevamento di pollame

01.49.10

Allevamento di conigli

01.49.20

Allevamento di animali da pelliccia

01.49.40

Bachicoltura

01.49.90

Allevamento di altri animali nca

01.49.30

Apicoltura

03.11.00

Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi

03.12.00

Pesca in acque dolci e servizi connessi

03.21.00

Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi conness

46.21.22

Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina

46.22

Commercio all'ingrosso di fiori e piante

47.76.10

Commercio al dettaglio di fiori e piante

47.89.01

Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

82.99.30

Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche

56.10.12

Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

55.20.52

Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

81.30.00

Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole

11.02.10 

Produzione vini da tavola e v.d.q.r.d. 

11.02.20 

Produzione vini spumanti e altri vini di qualità 

 "Esonero art 222 DL 34 2020"e limiti aiuti di stato

Con il messaggio n. 1850 del 7 maggio 2021 aveva sospeso l'utilizzo  del  precedente modulo “Esonero Art. 222 DL 34/2020”  su istruzioni del  Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 

Il decreto Sostegni  41 2021 aveva infatto  previsto per i richiedenti la necessità di dichiarare il rispetto dei limiti agli aiuti di stato  fissati dalla UE (Comunicazione 19.3.2020 1863 ). Ricordiamo che tali soglie sono fissate come segue:

  1. 225 mila euro  per la produzione primaria di prodotti agricoli 
  2. 270 mila euro  per il settore pesca e acquacoltura
  3. 1.800 mila  euro per i restanti comparti produttivi.

ATTENZIONE:  INPS ricorda che le attività delle aziende produttrici di vino – comprese le cooperative agricole identificate dal codice ATECO 01.21.00, rientrano nell’ambito della produzione primaria dei prodotti agricoli, come evidenziato con parere reso in data 18 giugno 2021 dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

Inoltre viene precisato che le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di agriturismo, nonché le attività connesse a quelle agricole e forestali sono ricomprese nella terza categoria

Modalità di domanda con il nuovo modello

Nel  nuovo modulo di richiesta le  aziende che versano la contribuzione agricola unificata possono modificare l’importo precompilato afferente ai periodi di competenza dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 che risultano negli archivi 

 Il nuovo modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020” per la presentazione delle domande di esonero è disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), sul sito istituzionale www.inps.it. Le domande  possono essere presentate entro il 30 settembre 2021. 

 Per chi ha fatto la domanda utilizzando il modulo preesistente non deve  presentare una nuova istanza.

 E' possibile modificare l’importo richiesto nella domanda presentata in precedenza, annuallando l’istanza già inviata, con la  funzione di “Rinuncia alla sgravio” e presentare una nuova domanda.

Da notare che le domande  già presenti nello stato di “Bozza” sono state annullate automaticamente  e si deve quindi procedere ad inserirne una nuova .

Importo dell'esonero: proporzionale alle domande pervenute

 Nel caso di superamento delle risorse, pari a 477,9 milioni di euro (426,1 milioni più 51,8 milioni), l’INPS provvede a rideterminare l'agevolazione,come previsto dai decreti attuativi (D.M. 15 settembre 2020 e D.M. 10 dicembre 2020), in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari  e potrebbe richiedere  il versamento della differenza die rispetto all’importo dell’esonero autorizzato . L’importo autorizzato in via definitiva sarà comunicato, tramite PEC, a ciascun contribuente. 

Entro trenta giorni dalla  comunicazione i beneficiari dell’esonero devono provvedere al versamento della differenza dovuta .

Controlli INPS  post autorizzazione

La circolare precisa infine che    anche dopo l’autorizzazione definitiva al godimento dell’agevolazione, l’Istituto è legittimato ad effettuare i controlli per  accertare l’effettiva sussistenza dei requisiti di legge  ovvero:

  1.  la regolarità contributiva verificata attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (Durc) e
  2.  il possesso del codice Ateco dichiarato nell’istanza che legittima l’accesso all’esonero. (vedi tabella) e definisce anche la soglia massima di aiuti di stato concedibili.

Nel caso in cui al momento della registrazione degli aiuti nei relativi Registri nazionali emerga superamento del massimale da parte dell’azienda e sia necessario ridurre l’importo dell’esonero riconosciuto i contribuenti dovranno provvedere al versamento della quota risultata eccedente in un'unica soluzione e saranno dovute anche le sanzioni civili per omissione, ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, calcolate a decorrere dal giorno successivo al trentesimo giorno dalla comunicazione dell’importo autorizzato

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