L'ente di assistenza sanitaria integrativa Cassa Colf ha previsto due nuove prestazioni destinate ai datori di lavoro che si affiancano a quelle già delineate per gli assistenti familiari. Si tratta nello specifico di
- un contributo per datori di lavoro non autosufficienti fino a 3600 euro
- un contributo per sostituzione della dipendente in maternità pari a 300 euro annui.
Si ricorda che l'ente assicura ai datori di lavoro anche contributi per la responsabilità civile in caso di rivalsa Inail e per la responsabilità civile verso terzi».
Leggi per approfondire Cassa Colf gli obbligh in vigore per il datore di lavoro domestico
Contributo non autosufficienza datori di lavoro importo, requisiti, domanda
Dal 1° luglio 2021 i datori di lavoro che versano in situazione di non autosufficienza possono fruire di una nuova prestazione a titolo di rimborso delle spese sostenute per il costo dell’assistente familiare.
Il datore di lavoro deve
- aver versato alla Cassa almeno 4 trimestri consecutivi e raggiunta la soglia di versamento minima di 25 euro per il proprio dipendente
- le patologie di non autosufficienza permanente non devono essere precedenti l'iscrizione alla cassa e devono essere certificate
- le spese documentate ed effettivamente sostenute per il pagamento dei contributi previdenziali e/o della retribuzione dei lavoratori domestici alle proprie dipendenze.
- l'iscrizione alla cassa deve essere precedente il compimento di 77 anni
L'importo del rimborso massimo è di 300 euro al mese per un massimo di 12 mesi
Cas.Sa. Colf si avvarrà di una commissione di verifica per l’analisi delle istanze.
Il richiedente dovrà allegare alla istanza il questionario di valutazione dello stato di non autosufficienza, compilato dal proprio medico curante scaricabile dal sito Cassacolf /7/30/prestazioni/.
La Cassa è tenuta ad evadere la pratica entro 60 gg. dalla ricezione dando riscontro se la richiesta di non autosufficienza è stata riconosciuta o meno. In caso positivo, la prestazione decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Contributo maternità lavoratrice domestica
In caso di maternità della lavoratrice già assunta e di necessità di sostituzione la Cassa eroga un rimborso pari a euro 300,00 annui per i datori di lavoro domestico che devono far fronte al pagamento dei contributi previdenziali e/o della retribuzione dei lavoratori assunti in sostituzione.
Anche in questo caso bisognerà dimostrare il versamento a favore della Cassa di almeno un anno di versamenti, allegando all’istanza la documentazione necessaria alla verifica dell’avvenuta assunzione del sostituto (lettera di assunzione, denuncia di instaurazione rapporto INPS, prospetti paga e/o ricevute di pagamento bollettino trimestrale INPS).