Con Risposta a interpello n 566 del 26 agosto 2021 le Entrate si occupano di un caso di agevolazione prima casa per le pertinenze.
In particolare, secondo l'agenzia le agevolazioni per la "prima casa" previste per le pertinenze dal comma 3 della Nota II-bis non possono essere riconosciute alle pertinenze accatastate, al momento dell'acquisto, nella categoria D/10 ossia fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole
L'istante ha stipulato un contratto preliminare di compravendita regolarmente registrato avente ad oggetto una 'ex casa colonica' costituita da un corpo di fabbrica principale e da vari annessi agricoli, oltre alla corte e piccoli appezzamenti di terreno di pertinenza.
In considerazione dello stato dei fabbricati, vetusti e fatiscenti, egli procederà ad una ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione dei predetti fabbricati (ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 380 del 2001).
Al l momento dell' ultimazione dei lavori di ristrutturazione, i vecchi fabbricati censiti al rogito in categoria D/10, avranno altra destinazione e saranno classificati catastalmente come segue:
- C/2 (cantine, soffitte, magazzini);
- C/6 (autorimesse, rimesse e scuderie);
- C/7 (tettoie chiuse o aperte).
L'istante dichiara che le suddette parti del ricostruito compendio immobiliare saranno destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell' acquisto e i corpi di fabbrica separati saranno situati in prossimità dell'abitazione e destinati in modo durevole al servizio ed ornamento della casa di abitazione e, pertanto, a suo avviso da considerarsi quali pertinenze.
Egli chiede se possono essere applicabili le agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della c.d. prima casa anche per le pertinenze al rogito censite in categorie D/10, ma che successivamente, ad ultimazione dei lavori di demolizione e ricostruzione, saranno accatastate in categoria C/2, C/6 e C/7.
L'agenzia risponde negativamente in quanto con la Circolare 12 agosto 2005, n. 38/E è stato chiarito che l'agevolazione prima casa si applica limitatamente a ciascuna pertinenza classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, purché la stessa risulti destinata in modo durevole al servizio della casa di abitazione.
Inoltre con la Circolare 29 maggio 2013, n. 18/E è stato precisato che l'elencazione delle categorie catastali deve reputarsi tassativa e l'agevolazione compete esclusivamente per non più di una delle pertinenze ricadenti nelle citate categorie catastali.
Concludendo, nel caso di specie le agevolazioni per la "prima casa" previste per le pertinenze dal comma 3 della citata Nota II-bis non possano essere riconosciute con riferimento alle pertinenze accatastate, al momento dell'acquisto, nella categoria D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), in quanto sono agevolabili soltanto le pertinenze classificate o classificabili, al momento della stipula dell'atto di acquisto, nelle categorie catastali C/2, C6 e C/7.