Con Ordinanza n 22560 del 10 agosto 2021 la Cassazione fissa un punto per l'agevolazione sull'acquisto della prima casa.
Il mutamento di destinazione d'uso dell'abitazione acquistata anni prima con agevolazione prima casa nello stesso comune di residenza, non compromette la possibilità di fruire di un secondo bonus fiscale su un nuovo immobile acquistato.
In particolare, il contribuente ricorrente in cassazione ha impugnato un avviso di liquidazione per registro e sanzioni relativo ad atto di mutuo stipulato nel 2009 inviato dalle Entrate riguardante un immobile acquistato con agevolazione prima casa.
L'agenzia ha accertato che egli era proprietario di altro immobile nello stesso comune acquistato precedentemente ossia nel 1999.
Il contribuente però, nel 2009, un mese prima di acquistare il secondo immobile nello stesso comune, aveva effettuato una cambio di destinazione d'uso per quell'immobile, da abitazione ad ufficio.
Malgrado la CTR Commissione Tributaria Regionale abbia accolto le ragioni della Agenzia delle Entrate che sosteneva un cambio di destinazione d'uso con fini elusivi dell'imposta, la Cassazione con l'ordinanza in commento si è espressa a favore del contribuente.
Cambio di destinazione prima casa-ufficio: non si perde l'agevolazione fiscale
La cassazione ha specificato che la circostanza che il contribuente avesse già goduto della prima agevolazione non può ostare alla seconda, e pur se l'intera operazione può apparire preordinata a beneficiare due volte della stessa agevolazione, questo risultato può essere contrastato dall'erario, in quanto l'Agenzia avrebbe potuto dichiarare la decadenza dalla prima agevolazione al momento del cambio di destinazione e revocare i benefici concessi con riferimento al precedente acquisto, in quanto la modifica della destinazione d'uso determina la revoca del beneficio (Cass. n. 19255 del 2017; sulla possibilità di fruire più volte della agevolazione cfr. Cass. n. 2072 del 2016).
In questo caso di specie l'agenzia non ha dichiarato la decadenza del beneficio, pertanto nulla osta a che il contribuente lo abbia avuto per la seconda volta avendo cambiato destinazione prima del secondo acquisto.
La sentenza conferma il principio per cui ai fini della fruizione dei benefici per l’acquisto della prima casa, “l’art 1, nota seconda bis, tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, nel testo ratione temporis applicabile alla stipula qui in esame (2009) condiziona l’agevolazione alla non titolarità del diritto di proprietà di altra casa di abitazione nel territorio del Comune ove è situato l’immobile da acquistare senza più menzionare anche il requisito dell’idoneità dell’immobile, presente invece nella precedente formulazione della norma, sicché non assume rilievo la situazione soggettiva del contribuente o il concreto utilizzo del bene, assumendo rilievo il solo parametro oggettivo della classificazione catastale dello stesso”.