Esterometro 2021
Fino al 31 dicembre 2021, tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni nei confronti di soggetti non residenti devono continuare a trasmettere, con cadenza trimestrale, i dati delle fatture ricevute ed emesse da e verso controparti comunitarie ed extra-comunitarie, salvo opzione per l’e-fattura.
L’articolo 1 comma 3-bis del decreto legislativo numero 127/2015 stabilisce infatti che: “I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.”
La legge di bilancio ha previsto una novità sull’esterometro, ossia verrà introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’obbligo della fatturazione elettronica anche per le operazioni effettuate (acquisti e vendite) con controparti estere.
Ad oggi i contribuenti possono scegliere, facoltativamente, se presentare:
- telematicamente l’esterometro
- o avvalersi della fatturazione elettronica estera.
Esterometro 2021: le sanzioni per omesso, tardivo o errato invio
In caso di omissione della trasmissione, ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica:
- la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.
La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Esemplificando, la sanzione ridotta trova applicazione, ad esempio, per l’invio dei dati corretti (o omessi) riferiti al I° trimestre 2021, entro il 15 maggio 2021.
L’articolo 11, comma 2 quater, secondo periodo, decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, come modificato dall’articolo 1 della legge 178 del 30 dicembre 2020, evidenzia che:
- per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili.
La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Non si applica la disposizione del “cumulo giuridico” di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Esterometro 2021 il codice tributo per le sanzioni
Il codice tributo da utilizzare per il pagamento delle sanzioni per violazioni relative all’esterometro è il “8911” previsto per le “Sanzioni pecuniari per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive e all’IVA” e va indicato nella sezione ERARIO del Modello F24