Con Determinazione n 288978 del 6 agosto 2021 le Dogane specificano come compilare il formulario ex art 6 paragrafo 3 del regolamento europeo n 608/2013 tramite il portale FALSTAFF di ADM da parte degli operatori legittimati a presentare l'istanza di intervento dell'autorità doganale per consentire un tempestivo intervento degli uffici a tutela del diritto di proprietà intellettuale.
In particolare, il paragrafo 3 prevede che il richiedente fornisca le informazioni seguenti all'interno del formulario:
a) dati riguardanti il richiedente;
b) lo status del richiedente, ai sensi dell'articolo 3;
c) documenti che forniscono le prove al servizio doganale competente che il richiedente ha facoltà di presentare la domanda;
d) ove il richiedente presenti la domanda tramite un rappresentante, i dati delle persone che lo rappresentano e le prove dei poteri di rappresentanza di tale persona, in conformità alla legislazione dello Stato membro in cui la domanda è presentata;
e) il diritto o i diritti di proprietà intellettuale da tutelare;
f) nel caso di una domanda unionale, gli Stati membri in cui si chiede l'intervento delle autorità doganali;
g) dati specifici e tecnici delle merci autentiche, comprese, se del caso, marcature quali codici a barre e immagini;
h) le informazioni necessarie per consentire alle autorità doganali di individuare prontamente le merci in questione;
i) informazioni pertinenti al fine di consentire alle autorità doganali di analizzare e valutare il rischio di violazione del o dei diritti di proprietà intellettuale interessati, quali i dati relativi ai distributori autorizzati;
j) se le informazioni fornite in conformità delle lettere g), h) o i) del presente paragrafo devono essere contrassegnate dalla menzione "trattamento riservato" ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5;
k) le generalità di ogni rappresentante designato dal richiedente per assumere la responsabilità degli aspetti giuridici e tecnici;
l) un impegno del richiedente a notificare al servizio doganale competente qualsiasi situazione di cui all'articolo 15;
m) l'impegno del richiedente a trasmettere e aggiornare tutte le informazioni utili per consentire alle autorità doganali di analizzare e valutare il rischio di violazione del o dei diritti di proprietà intellettuale interessati;
n) l'impegno del richiedente ad assumersi responsabilità alle condizioni stabilite all'articolo 28;
o) l'impegno del richiedente a sostenere i costi di cui all'articolo 29 alle condizioni stabilite nello stesso articolo;
p) l'accordo del richiedente sul fatto che i dati da lui forniti potranno essere trattati dalla Commissione e dagli Stati membri;
q) se il richiedente chiede il ricorso alla procedura di cui all'articolo 26 e, ove richiesto dalle autorità doganali, se accetta di coprire le spese legate alla distruzione delle merci conformemente a tale procedura.
Le Dogane specificano che qualora, al ricevimento di una istanza, il servizio doganale competente - Ufficio AEO, compliance e grandi imprese della Direzione Dogane di ADM - ritenga che la stessa sia priva di tutte le informazioni richieste dall’art. 6, paragrafo 3 del Regolamento in questione, conformemente a quanto previsto dall’art. 7 del medesimo Regolamento, sospende l’accettazione della domanda e sollecita il richiedente a trasmettere le informazioni mancanti entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della richiesta.
Inoltre, sono accettate le sole domande che valorizzano i campi obbligatori in maniera corretta e integrale.
Attenzione va prestata al fatto che le domande prive delle informazioni obbligatorie sono respinte. Infine, si chiarisce che nei casi in cui le istanze siano prive delle ulteriori informazioni facoltative richieste, l’Agenzia non assicura effettività alla tutela del diritto di proprietà intellettuale.