Con Risposta a interpello n 570 del 30 agosto le entrate forniscono un chiarimento sulle fatture elettroniche.
In particolare, i funzionari e i pubblici ufficiali non sono tenuti ad inviare le fatture elettroniche non in regola ai fini dell’imposta di bollo al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, affinché quest’ultimo le regolarizzi in quanto queste sono già in possesso dell'Agenzia tramite il Sistema di interscambio.
L'istante è un ministero che domanda se i soggetti indicati nell'articolo 19, hanno ancora l'obbligo di inviare le fatture elettroniche non in regola ai fini dell'imposta di bollo, al competente ufficio del registro dell'Agenzia delle entrate, affinché quest'ultimo le regolarizzi esercitando il potere esclusivo attribuitogli dall'articolo 31 del DPR n. 642 del 1972.
L'agenzia ricorda che l'articolo 19 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 relativamente agli obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali dispone che i predetti soggetti "... non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e i registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti (...) devono essere inviati a cura dell'Ufficio che li ha ricevuti (...) per la loro regolarizzazione ai sensi dell'art.31,. al competente ufficio del registro (ora uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate) entro trenta giorni dalla data di ricevimento (...)".
Il successivo articolo 31 (recante regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del presente decreto) prevede al comma 1 che "Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell'imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione".
Il successivo comma 2 al medesimo articolo stabilisce che "La regolarizzazione è eseguita esclusivamente dagli uffici del registro (ora uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate) mediante annotazione sull'atto o documento della sanzione amministrativa riscossa".
L'agenzia ricorda che con il decreto del Ministero delle finanze del 4 dicembre 2020 concernente le modifiche alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell'imposta di bollo non versata, l'articolo 2 stabilisce che "Qualora, avvalendosi di procedure automatizzate, l'Agenzia delle entrate rilevi il ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio (...) comunica al contribuente, con modalità telematiche, l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione (...)"
Qualora il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute:
- entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
- ovvero entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti,
l'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'imposta non versata, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi.
Per le suddette considerazioni, l'agenzia conclude che, conformemente alla soluzione prospettata dall'istante, si può ritenere che limitatamente alle fatture elettroniche inviate dai funzionari e i pubblici ufficiali (e gli altri soggetti indicati dall'19 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642) tramite Sistema di Interscambio in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 commi 209 e seguenti della legge n. 244 del 2007, non hanno l'obbligo di inviare le predette fatture non in regola ai fini dell'imposta di bollo, al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, affinché quest'ultimo le regolarizzi poiché sarà la stessa agenzia a provvedere con le modalità e nei termini previsti ai sensi dell'art 6 comma 2 del DM 17 giugno 2021 come novellato dal DM 4 dicembre 2020 e con le con le modalità del Provv. n 34959 delle Entrate del 4 febbraio 2021.