Il 3 agosto è stato pubblicato il Decreto Direttoriale con le regole per la presentazione delle domande ai fini del contributo per il settore moda e le imprese tessili. Il decreto è allegato a questo articolo. In questo approfondimento vediamo come si presentano le domande e come viene erogato il contributo, rimandando, per una panoramica completa dell'agevolazione, all'articolo Contributo fondo perduto imprese tessili e della moda: domande dal 22 settembre.
Presentazione delle domande bonus moda
Le domande di agevolazione corredate dalle relative proposte progettuali possono essere presentate all’Agenzia a decorrere dalle ore 12:00 e fino alle ore 18.00 del 22 settembre 2021. Attenzione va prestata al fatto che le domande presentate prima del termine non sono prese in considerazione.
Nei giorni successivi lo sportello agevolativo sarà aperto dalle ore 9.00 e fino alle ore 18.00.
Qualora le domande pervenute esauriscano le risorse disponibili, non si procederà alla riapertura dello sportello nella giornata seguente. In tal caso, l’Agenzia provvede a darne immediata notizia sul proprio sito web, comunicando altresì al Ministero l’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. Qualora le risorse residue non consentano l’integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dall’ultima domanda finanziabile, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all’ammontare delle predette spese fino ad esaurimento delle risorse finanziarie.
Le domande presentate nell’ultima giornata di apertura dello sportello che non trovano copertura finanziaria nell’ambito delle risorse disponibili si considerano sospese.
Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente attraverso la piattaforma informatica. Le domande, da sottoscrivere tramite SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale in modalità persona fisica, devono essere corredate
- dalla proposta progettuale
- dall’ulteriore documentazione indicata nella domanda medesima
- il codice attività prevalente della società, come risultante presso il Registro imprese.
La proposta progettuale deve contenere:
- profilo del soggetto proponente;
- descrizione dell’iniziativa proposta e degli obiettivi previsti attraverso l’individuazione delle linee di attività funzionali al raggiungimento dei predetti obiettivi;
- descrizione degli elementi necessari a determinarne il costo, la funzionalità e la coerenza delle spese del progetto
- descrizione dei criteri di quantificazione delle esigenze di capitale circolante,
In caso di acquisto di brevetti, programmi informatici e licenze software, il soggetto proponente è tenuto ad allegare alla domanda apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato avente specifiche e documentate competenze nel settore di riferimento della spesa, contenente tutte le informazioni necessarie per poter definire la congruità del prezzo.
Al termine dell’invio telematico della domanda di agevolazione e dei relativi allegati, alla stessa è assegnato un protocollo elettronico. La data di presentazione della domanda di agevolazione coincide con la data di invio telematico della medesima, come risultante dal predetto protocollo informatico.
Contributo moda:valutazione delle domande
Le domande di agevolazione sono istruite dall’Agenzia secondo l’ordine cronologico di presentazione. Nella valutazione della domanda, l’Agenzia procede alla verifica dei requisiti di ammissibilità formale attraverso:
- la verifica della completezza e correttezza della documentazione fornita dall’impresa proponente tramite la piattaforma informatica;
- il controllo del rispetto dei requisiti di ammissibilità dell’impresa proponente
In caso di esito positivo delle verifiche, l’Agenzia prosegue nell’esame di merito dell’iniziativa attraverso la verifica della rispondenza del programma di investimento con i requisiti previsti e la verifica dei criteri di valutazione previsti nell'allegato n. 1 al decreto, in cui è riportata l’articolazione dei suddetti criteri di valutazione in parametri con indicazione dei punteggi assegnabili ai piani d’impresa, nonché delle soglie minime per l’accesso alle agevolazioni. Per i progetti valutati positivamente, l’Agenzia provvede:
- alla determinazione dell’ammontare del contributo spettante sulla base delle spese ritenute ammissibili;
- alle altre verifiche necessarie di carattere generale.
Per le domande in relazione alle quali le verifiche si concludono con esito positivo, l’Agenzia adotta la delibera di ammissione alle agevolazioni e, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, ne dà comunicazione all’impresa beneficiaria.
Per le domande di agevolazione per le quali la verifica si concluda con esito negativo, l’Agenzia comunica all’impresa proponente tramite PEC le motivazioni del mancato accoglimento. Le imprese proponenti possono presentare controdeduzioni entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni.
Erogazione delle agevolazioni
Le agevolazioni sono erogate, su richiesta dell’impresa beneficiaria, in non più di 2 stati di avanzamento lavori. La richiesta di erogazione della prima quota di agevolazioni, pari al 50% è subordinata al sostenimento di spese per un importo pari ad almento il 50% di quelle ammesse. Resta fermo che anche in caso di rendicontazione di spese per un importo superiore al 50% di quelle ammesse, la prima quota di contributo erogabile non potrà essere superiore al 50% delle agevolazioni concesse.
La richiesta di erogazione relativa al secondo e ultimo stato avanzamento lavori, ovvero in un’unica soluzione, è trasmessa dall’impresa beneficiaria all’Agenzia entro 90 giorni dalla data di ultimazione del programma di investimenti, unitamente alla documentazione di spesa e ad una relazione tecnica sul progetto realizzato, contenente anche il quadro riassuntivo delle spese complessivamente sostenute, da redigere secondo lo schema che sarà reso disponibile dall’Agenzia sul proprio sito web.
L’erogazione del saldo è subordinata alla dimostrazione da parte dell’impresa beneficiaria dell’effettivo pagamento di tutti i titoli di spesa rendicontati mediante esibizione di documentazione attestante i pagamenti effettuati nonché delle quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti. Qualora l’impresa beneficiaria non sia in grado di fornire le predette quietanze, è tenuta a darne motivata giustificazione all’Agenzia.
I pagamenti delle spese oggetto delle richieste di erogazione devono essere effettuati esclusivamente mediante
- assegni nominativi non trasferibili,
- bonifici bancari o postali,
- ricevute bancarie,
- carte di debito e di credito.
Tutti i conti correnti e gli altri strumenti di pagamento devono essere intestati alle società beneficiarie, che sono tenute ad assicurare la tracciabilità, anche attraverso l’indicazione nell’oggetto della fattura e nella causale di pagamento, ove possibile in funzione dello strumento prescelto, del CUP (Codice Unico progetto) assegnato al piano d’impresa agevolato o, nelle more dell’ottenimento dello stesso, della misura agevolativa “Tessile, Moda e Accessori ”, unitamente a un richiamo al titolo di spesa oggetto del pagamento. Nel caso in cui i pagamenti si riferiscono ad attivi materiali (macchinari, impianti e attrezzature), unitamente alla dimostrazione dell’effettivo pagamento, deve essere presentata anche una specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del fornitore diretta a comprovare che i beni oggetto della fornitura siano di nuova fabbricazione.
Nel caso in cui le verifiche
- diano esito negativo, l’Agenzia richiede le opportune integrazioni.
- diano esito positivo, l’Agenzia eroga le somme dovute entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa. In occasione della richiesta di erogazione del saldo, l’Agenzia verifica altresì, attraverso i dati dei bilanci ovvero delle scritture contabili afferenti il periodo di realizzazione del progetto, l’effettivo sostenimento da parte dell’impresa beneficiaria di spese.