Il 16 agosto è stata pubblicata la risposta all'interpello 545/2021 in cui l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'aliquota IVA dei dispositivi medici. Il documento è allegato a questo articolo. L''Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- tra i beni soggetti all'aliquota del 10% ci sono «i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata (...)
- l'aliquota IVA al 10% vale anche per «medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale».
La norma di interpretazione autentica prevista all'articolo 1, comma 3, della Legge di bilancio 2019 intende risolvere il problema dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta per quei prodotti che, pur classificati - ai fini doganali - tra i prodotti farmaceutici e medicamenti, non sono commercializzati come tali, bensì come dispositivi medici.
Attenzione va prestata al fatto che le aliquote ridotte, in quanto eccezione all'aliquota ordinaria, per costante giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, devono essere interpretate restrittivamente e non sono applicabili per analogia, ma solo nelle ipotesi tassativamente previste. Pertanto ai prodotti che non soddisfano strettamente le specifiche richieste non potrà essere applicata l'aliquota ridotta del 10% in base al n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, ma gli stessi saranno assoggettati all'aliquota ordinaria.