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CCNL GRANDE DISTRIBUZIONE: RICALCOLO INDENNITÀ INPS

3 minuti, Redazione , 16/08/2021

CCNL grande distribuzione: ricalcolo indennità INPS

Istruzioni INPS per i ricalcolo e conguagli Uniemens per i lavoratori delle aziende che applicano il CCNL GMO da esporre nel periodo di paga Agosto 2021

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Con la circolare 123  del 6 agosto 2021 Inps ha fornito le istruzioni sul ricalcolo delle indennita di maternita , malattia congedo matrimoniale e  integrazioni salariali, ai lavoratori delle  aziende della Distribuzione Moderna Organizzata  . La modifica si è resa necessaria per il rinnovo del ccnl del 2018  che ha previsto un importo una tantum  pari a 

- euro 500,00 lordi con la retribuzione del mese di febbraio 2019 (a copertura del periodo da aprile 2015 a novembre 2018);

- euro 389,00 lordi con la retribuzione del mese di marzo 2020.

per i seguenti lavoratori :

-  occupati presso aziende già associate a Federdistribuzione alla data di sottoscrizione del CCNL DMO (19 dicembre 2018);

- in forza già a tale data e il cui rapporto di lavoro sia stato disciplinato dal CCNL in vigore al 31 dicembre 2013;

-  in forza alle scadenze previste per l’erogazione dell’una tantum.

Il messaggio ricorda che:

  •  va utilizzato nel flusso Uniemens il codice contratto 335.
  • l’importo erogato ai lavoratori a titolo di una tantum è assoggettato a contribuzione nel mese di corresponsione,  L’eventuale corresponsione in ritardo dell’indennità una tantum rinon produce un differimento dell’obbligazione contributiva.
  •  l’importo di euro 389,00 lordi, in quanto riferito a un mese di retribuzione successivo alla stipulazione del CCNL DMO, non incide sulle prestazioni già erogate.
  • il ricalcolo  interessa i soli datori di lavoro per i quali ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:

- datori di lavoro che applicano il CCNL DMO sottoscritto in data 19 dicembre 2018;

- datori di lavoro già associati a Federdistribuzione alla data di sottoscrizione del suddetto CCNL DMO.

 e le seguenti prestazioni :

- prestazioni godute da lavoratori alle dipendenze  alla data del 19 dicembre 2018, il cui rapporto di lavoro risulti disciplinato dal CCNL in vigore dal 31 dicembre 2013 e che risultino ancora in forza alla data del 28 febbraio 2018;

- prestazioni riferite al periodo di paga dal 1° aprile 2015 al 30 novembre 2018.

Per quanto riguarda  i trattamenti di  integrazioni salariali , i datori di lavoro,  autorizzati  per sospensioni  tra il 1° aprile 2015 e il 30 novembre 2018, con causale di intervento riorganizzazione aziendale o crisi aziendale possono chiedere il rimborso o conguagliare l’importo dell’una tantum-afferente ai soli lavoratorii:

  •  il cui rapporto di lavoro non si sia interrotto in data precedente al 19 dicembre 2018 e sia disciplinato dal CCNL in vigore dal 31 dicembre 2013;
  • che risultino ancora in forza alla data del 28 febbraio 2019.

ATTENZIONE:   l’incremento della retribuzione  comporta l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo addizionale , che va calcolato sul differenziale di retribuzione integrabile,

Il contributo addizionale deve essere versato nel medesimo mese in cui il datore di lavoro espone nel flusso Uniemens il conguaglio dell’integrazione salariale ricalcolata.

Istruzioni Uniemens

A partire dai flussi di competenza agosto 2021, i datori di lavoro, potranno conguagliare l’importo dell’una tantum afferente ai soli lavoratori, tra quelli ammessi all’integrazione salariale valorizzando l’elemento <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> mediate l’utilizzazione del seguente codice causale “L998” , avente il significato di “Conguaglio una tantum CIGS ex art. 21, lett. a) e b), del D.lgs. n. 148/2015” e nell’elemento <SommeACredito> l’importo da conguagliare.

A tal fine, i datori di lavoro valorizzeranno l’elemento <CausaleADebito> di <AltrePartiteADebito> utilizzando il codice causale “E998”, avente il significato di “Contributo addizionale dovuto a seguito erogazione una tantum D.lgs n. 148/2015” e nell’elemento <SommaADebito> l’importo da versare.

Riguardo le prestazioni economiche di malattia e di maternità,  i datori di lavoro potranno effettuare il conguaglio dell’importo spettante (cfr. la circolare n. 127/1991 ), utilizzando i codici causale già in uso

 “E778” (Differenze indennità malattia);

 “E779”( Differenze indennità maternità già liquidata); 

D900” (Indennità riposi per allattamento arretrati); 

S111”(Conguaglio differenze per donatori di sangue); 

L055” (Differenza indennità maternità facoltativa); 

S113” (differenza indennità donatori di midollo osseo).

Ti puo interessare il libro di carta " CCNL Distribuzione moderna e organizzata "  Commento ai principali articoli del nuovo CCNL Federdistribuzione . di P. Stern M. Matteucci - 390 pagine .

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