Con un comunicato stampa l'Agenzia delle entrate informa del fatto che dal 15 giugno è attivo il servizio web per l'invio delle domande per il pegno mobiliare non possessorio.
Viene specificato che la nuova forma di garanzia amplia la possibilità di accesso al credito da parte degli imprenditori in quanto essi possono dare un bene mobile dell’impresa a garanzia di un credito senza che ciò comporti la perdita del possesso del bene stesso e continuare così a utilizzarlo.
Con il nuovo servizio le domande di pegno con:
- i dati dei soggetti coinvolti,
- la descrizione dei beni o crediti dati in garanzia,
- le informazioni relative all’atto costitutivo,
potranno essere compilate direttamente online all’interno dell’area riservata del sito www.agenziaentrate.gov.it.
La novità arriva dopo l’emanazione del Dm n. 114/2021 (Regolamento del Registro pegni) e dei successivi provvedimenti attuativi, con cui sono state definite le specifiche tecniche, le modalità di versamento di tributi e diritti e le categorie dei beni dati in garanzia.
Inoltre, sempre ieri 14 giugno le entrate hanno pubblicato:
- la Risoluzione n. 26 con le istruzioni e i nuovi codici tributo per il versamento tramite F24 dei diritti dovuti per le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il registro,
- il Provvedimento n. 212883, che ha istituito il codice negozio “5000 - Costituzione, modificazione o estinzione di pegno mobiliare non possessorio”, da indicare nella richiesta di registrazione (modello 69) ai fini dell’imposta di registro. Esso dovrà essere esposto nella richiesta di registrazone (modello 69) per la puntuale individuazione del pegno mobiliare ai fini della imposta di registro.
Registro pegno mobiliare non possessorio: che cos'è
Ricordiamo che con Provvedimento 262734 del 12 ottobre 2021 le entrate approvano l’elenco di cui all’Allegato, da considerarsi parte integrante del provvedimento, contenente la nomenclatura delle categorie merceologiche di appartenenza dei beni che possono formare oggetto di pegno mobiliare non possessorio: SCARICA QUI L'ELENCO DEI BENI.
Eventuali modifiche del suddetto elenco verranno adottate con successivo provvedimento.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2021 è stato pubblicato il Decreto MEF n114 del 25 maggio 2021 contenente il Regolamento concernente il registro dei pegni mobiliari non possessori. Il Decreto è allegato a questo articolo.
Con questo istituto previsto nel 2016 diventa più facile per gli imprenditori accedere al credito, in quanto come garanzia sarà possibile utilizzare un bene mobile senza spossessarsene ma continuando a usufruirne.
Ricordiamo che è inoltre possibile usufruire di questa misura anche nel caso di concessione di crediti a terzi.
Il decreto prevede molta digitalizzazione nel processo e teoricamente, almeno secondo la previsione normativa, entro otto mesi sarà pronto il sistema informatico per la gestione del Registro Pegni.
Registro pegno mobiliare non possessorio: come funziona
Presso l'Agenzia delle entrate, è istituito il registro informatico per l'iscrizione dei pegni mobiliari non possessori denominato «Registro pegni».
Il Registro pegni è gestito dall'Agenzia delle entrate con la vigilanza del Ministero della giustizia.
Nel Registro pegni sono giornalmente inserite, secondo l'ordine di ricezione, le formalità presentate, indicando
- il numero d'ordine,
- il giorno della richiesta,
- la persona del richiedente e le persone per cui la richiesta è fatta,
- la data del titolo costitutivo del pegno non possessorio presentato con la domanda,
- l'oggetto della richiesta
Attenzione va prestata al fatto che la parte che richiede l'iscrizione nel Registro pegni o il suo rappresentante deve presentare al conservatore, per via telematica, il titolo costitutivo del pegno non possessorio, unitamente ad una domanda sottoscritta digitalmente. Quando l'iscrizione è richiesta da un rappresentante al conservatore è presentata anche la procura sottoscritta digitalmente.
Nella domanda di iscrizione al Registro in commento devono essere indicati:
- le generalità del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo datore di pegno;
- il codice fiscale delle parti;
- il luogo e il numero di iscrizione nel registro imprese del debitore e del datore del pegno;
- il domicilio del creditore, del debitore e del terzo datore del pegno;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, del datore del pegno e del creditore;
- la data del titolo costitutivo del pegno non possessorio;
- l'importo massimo garantito;
- la descrizione del credito garantito se trattasi di credito presente o la descrizione del rapporto giuridico esistente dal quale potra' sorgere il credito futuro;
- l'indicazione dei beni o crediti gravati con la descrizione degli elementi che ne permettono l'identificazione,
- la destinazione economica del bene gravato come dichiarata dal datore del pegno nell'atto di costituzione;
- l'indicazione della facoltà, ove prevista, per il creditore di locare il bene oggetto di pegno al verificarsi degli eventi che ne determinano l'escussione;
- l'indicazione della facoltà per il creditore, ove prevista, di appropriarsi dei beni oggetto di pegno al verificarsi degli eventi che ne determinano l'escussione;
- la specifica indicazione che l'acquisto del bene già gravato da pegno mobiliare non possessorio e' stato finanziato con un credito garantito da riserva di proprietà o da altro pegno non possessorio, ove ricorra tale ipotesi;
- ove il contratto disponga in tal senso, la volontà delle parti di non consentire al costituente la garanzia di trasformare il bene oggetto del pegno (o di alienarlo o comunque di disporne);
- la dichiarazione del debitore e, se diverso, del datore del pegno, sottoscritta digitalmente che i beni o i crediti oggetto di pegno, nonché il credito garantito, sono destinati ovvero inerenti l'esercizio dell'impresa;
- la dichiarazione del datore del pegno, sottoscritta digitalmente sull'esistenza o meno di precedente garanzia sui beni o i crediti dati in pegno,
- le condizioni contrattuali che disciplinano il patto di rotatività, ove previsto.
- ogni altro elemento ritenuto utile alla individuazione del bene, del credito o del rapporto.
Attenzione va prestata al fatto che le iscrizioni e le altre formalità non si possono eseguire se non in forza di atto pubblico, di scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, di contratto sottoscritto digitalmente, o di provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Pegno non possessorio: consultazione del registro
Il Registro pegni e la raccolta delle domande sono consultabili da chiunque per via telematica, ed è pertanto possibile fare visure e richiedere copie delle stesse.
Per ogni richiesta di visura devono essere indicati:
a) i dati identificativi del debitore o del datore di pegno ovvero il relativo codice fiscale;
b) i dati del richiedente.
La richiesta può essere limitata a specifiche categorie di beni.
Per il rilascio di ogni certificato, generale o speciale, delle formalità iscritte nel Registro pegni e per ogni copia delle medesime formalità, il richiedente deve presentare apposita domanda indicando gli elementi richiesti.
L’ufficio rilascia per via telematica il certificato delle formalità eseguite nel Registro pegni o il certificato che attesta l’assenza di formalità, nonché copia autentica delle domande.
Per le operazioni nel registro pegni, tranne quelle richieste da amministrazioni dello Stato o effettuate a favore dello Stato, sono dovuti i diritti indicati nell’allegata Tabella (consultabile a pagina 8), parte integrante del presente decreto.
Le misure dei diritti di cui alla Tabella del comma 1 sono aggiornate ogni due anni con decreto, del Ministro dell’economia e delle finanze.