Nuove pronuncie della giurisprudenza di merito considerano preponderante l'interesse collettivo della tutela della salute rispetto alle convinzioni personali di un dipendente quando comportano una violazione delle disposizioni sul luogo di lavoro. Vengono quindi giudicate legittime sanzioni disciplinare che vanno dalla sospensione senza retribuzione al licenziamento .
Nella sentenza dell'8 luglio 2021 il Tribunale di Trento ha dichiarato legittimo il licenziamento disciplinare (per giusta causa) di un'insegnante che si rifiutava di indossare la mascherina protettiva nello svolgimento della sua attività didattica.
Nel caso della pronuncia del Tribunale di Venezia, invece, il caso riguardava un lavoratore che aveva rifiutato di indossare la mascherina protettiva nel corso di una riunione aziendale in presenza e per il quale è stata giudicata legittima la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione decisa dal datore di lavoro come sanzione disciplinare
Tornando alla recente sentenza di Trento il caso specifico riguardava una 'insegnante era dip«per chiunque entri negli ambienti scolastici» di «adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina». previsto per il servizio scolastico dall'ordinanza del Presidente della provincia del 28.8.2020 e dal protocollo di intesa nazionale del 6.8.2020
Nell'audizione del procedimento disciplinare l'insegnante aveva dichiarato di essere «obiettrice di coscienza» e anche di essere impossibilitata ad adempiere all'obbligo per motivi di salute.
La Provincia procedeva quindi al licenziamento per giusta causa e la lavoratrice nel ricorso al giudice del lavoro di Trento chiedeva un provvedimento di reintegra.
Il tribunale di Trento rigetta il ricorso rilevando rilevava che le violazioni del comportamento della lavoratrice rispetto alle normative nazionali e provinciali non trovavano giustificazione in alcuna documentazione medica. Nella sentenza viene anche specificato che «il persistente rifiuto da parte del lavoratore di utilizzare i dispositivi di protezione individuale giustifica il licenziamento intimato all'inadempiente» in quanto la condotta sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo risulta di gravità tale da comportare una lesione irrimediabile del vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro, legittimando così la giusta causa di licenziamento.
In particolare:
- dal punto di vista oggettivo, la condotta contrasta con le disposizioni previste dall'articolo 20, comma 1 e comma 2 lettera d) del Dlgs 81/2008 che impongono al lavoratore la collaborazione con il datore di lavoro a tutela della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro;
- dal punto di vista soggettivo, il Tribunale giudica censurabile la condotta della lavoratrice, che antepone all'interesse generale proprie convinzioni personali non fondate su conoscenze riconosciute dalla comunità scientifica.