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LICENZIAMENTO PER IL DIPENDENTE CHE RIFIUTA LA MASCHERINA

2 minuti, Redazione , 12/08/2021

Licenziamento per il dipendente che rifiuta la mascherina

Legittimo il licenziamento disciplinare dell'insegnante che rifiuta di indossare la mascherina a scuola . Sentenza del tribunale di Trento dell'8 luglio 2021

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nuove pronuncie   della giurisprudenza di merito  considerano  preponderante l'interesse collettivo della tutela della salute rispetto alle convinzioni personali di un dipendente quando comportano una violazione delle disposizioni sul luogo di lavoro. Vengono quindi giudicate legittime sanzioni disciplinare che vanno dalla sospensione senza retribuzione al licenziamento .

Nella  sentenza dell'8 luglio 2021   il  Tribunale di Trento ha dichiarato legittimo il licenziamento disciplinare (per giusta causa) di un'insegnante che si rifiutava di  indossare la mascherina protettiva nello svolgimento della sua attività didattica.  

Nel caso della pronuncia del Tribunale di Venezia,  invece, il caso riguardava un lavoratore che aveva rifiutato di indossare la mascherina protettiva nel corso di una riunione aziendale in presenza e per il quale è  stata giudicata legittima la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione decisa dal datore di lavoro come sanzione disciplinare

Tornando alla recente sentenza di Trento il caso specifico riguardava una 'insegnante era dip«per chiunque entri negli ambienti scolastici» di «adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina».   previsto per  il servizio scolastico  dall'ordinanza del Presidente della provincia  del 28.8.2020 e dal protocollo di intesa nazionale del 6.8.2020   

Nell'audizione del procedimento disciplinare  l'insegnante aveva dichiarato  di essere  «obiettrice di coscienza»  e anche di essere impossibilitata ad adempiere  all'obbligo  per  motivi di salute. 

La Provincia procedeva  quindi al  licenziamento  per giusta causa e  la lavoratrice nel ricorso al giudice del lavoro di Trento chiedeva un provvedimento di reintegra.

Il tribunale di Trento   rigetta il ricorso rilevando rilevava che le violazioni del comportamento della lavoratrice rispetto alle normative nazionali e provinciali non trovavano giustificazione in alcuna documentazione medica.    Nella sentenza viene anche specificato che «il persistente rifiuto da parte del lavoratore di utilizzare i dispositivi di protezione individuale giustifica il licenziamento intimato all'inadempiente» in quanto la condotta  sia dal  punto di vista oggettivo che soggettivo risulta di gravità tale da comportare una lesione irrimediabile del vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro, legittimando così la giusta causa di licenziamento. 

In particolare:

  •  dal punto di vista  oggettivo, la condotta  contrasta con le disposizioni previste dall'articolo 20, comma 1 e comma 2 lettera d) del Dlgs 81/2008 che impongono al lavoratore  la collaborazione con il datore di lavoro a tutela della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro;
  • dal punto di vista soggettivo, il Tribunale  giudica  censurabile la condotta della lavoratrice, che antepone all'interesse generale proprie convinzioni personali non fondate su  conoscenze riconosciute dalla comunità scientifica. 

Tag: LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE

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