Le dichiarazioni dei redditi 2021 continuano a essere un vero problema per tutti i professionisti, in quanto continuano a subire modifiche per cui sono necessari chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate. Con una prassi tutta nuova, che ha visto le istruzioni non aggiornate, tra pubblicazione di "Avvertenze" e "FAQ" su uno specifico argomento l'Agenzia delle Entrate ha fornito i dovuti chiarimenti. Questa volta il nervo scoperto dei modelli dichiarativi sono le continue modifiche avvenute per quanto riguarda l'indicazione nelle dichiarazioni degli Aiuti di Stato ricevuti. Procediamo con ordine.
Aiuti di Stato:nessuna conseguenza per chi li ha indicati in dichiarazione
Con l’abrogazione del comma 2 dell'art. 10-bis del D.L. n. 137 del 2020 ad opera dell’art. 1-bis del D.L. n. 73 del 2021, introdotto in sede di conversione (legge n. 106 del 23 luglio 2021), la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei contributi e delle indennità erogati a seguito dell'emergenza da COVID-19 non è più subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti in materia di aiuti di Stato.
Con un’avvertenza pubblicata il 27 luglio 2021 sul sito dell’Agenzia delle entrate è stato chiarito che i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità
- non devono indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo (REDDITI), e nei quadri di determinazione del valore della produzione (IRAP).
- non devono, neppure, compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli.
Ma quali sono le conseguenze per un contribuente che abbia presentato la dichiarazione dei redditi e/o IRAP in data successiva alla pubblicazione della predetta avvertenza, esponendo i contributi e le indennità in questione secondo le modalità previste nelle relative istruzioni, senza tenere conto delle indicazioni fornite con la stessa avvertenza?
Nella FAQ l'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento rincuorante, infatti nel caso prospettato non ci sono conseguenze per il contribuente. Ovviamente, i dati indicati nel prospetto degli aiuti di Stato con riferimento ai codici aiuto 24 (nei modelli REDDITI) e 8 (nel modello IRAP) non saranno inviati dall’Agenzia delle entrate al Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), ai fini della relativa registrazione.