Con la circolare 126 del 10 Agosto 2021 l'INPS fornisce le indicazioni sulle sospensioni dei termini di prescrizione relativi ai versamenti dei contributi previdenziali a causa dell'emergenza Covid. Sul tema sono intervenuti infatti :
- prima il Decreto Cura Italia n. 182020 che ha previsto lo stop del conteggio per 129 giorni dal 23 febbraio al 30 giugno 2020
- successivamente il decreto Milleproroghe n. 183 2020 ha aggiunto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni , a partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021.
Dal 1 luglio 2021 la modalità di conteggio torna quella ordinaria prevista dalla legge 335/ 1995 ma per
L'istituto sottolinea inizialmente che il decreto Milleproroghe ha anche chiarito che nel caso la decorrenza dei termini cadesse nei periodi indicati , cio comporta lo spostamento dell'inizio del periodo quinquennale alla data di termine della sospensione .
Per maggiore chiarezza vengono riportati i seguenti esempi riguardanti sia la decorrenza che i casi di eventuale interruzione
1 - nel caso di termine quinquennale di prescrizione che cada all'interno dei primi 129 giorni del 2020 (dal 23 febbraio): il computo riprende dal 1° luglio 2020. . Se, durante la sospensione, la prescrizione fosse stata interrotta, i termini vengono sospesi nuovamente dal 31 dicembre per la norma del decreto Milleproroghe.
2 - nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020, a causa della sospensione del decreto Cura italia la data del termine viene rimandata di 129 giorni
3- nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020, la data viene rimandata di 129+183 311 giorni, grazie alla somma delle due sospensioni .
Il computo della prescrizione dal 1° luglio 2021 è tornato a essere effettuato secondo l'ordinario regime della legge 335/1995.
In tema di atti interruttivi della prescrizione l'istituto ricorda che
"ai sensi dell’articolo 2943 c.c., ha efficacia interruttiva ogni atto che valga a costituire in mora il debitore, sia esso stragiudiziale o giudiziale; in ambito stragiudiziale l’atto consiste in una richiesta o intimazione scritta del creditore indirizzata al debitore e diretta a ottenere l’esecuzione della prestazione (pagamento dei contributi).
Per quanto riguarda gli atti interruttivi posti in essere dall’Istituto e ritenuti idonei rientra qualunque concreta attività di indagine o attività ispettiva compiuta dall’Istituto in qualità di titolare della contribuzione omessa. Al contrario, ... non sono idonei a determinare l’interruzione del termine di prescrizione atti d’iniziativa, assunti da soggetti diversi, tra i quali si annoverano i verbali di altri Enti ."
La circolare precisa , riguardo l'applicabilità di tali sospensioni alle diverse gestoni che :
- i contributi delle gestioni previdenziali esclusive e dei fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine servizio dei lavoratori del pubblico impiego nei periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015 non sono toccati dalle due sospensioni in quanto i termini di prescrizione non si applicano fino alla fine del 2022.
- Le sospensioni in oggetto si applicano invece per i contributi dei pubblici dipendenti per i periodi di competenza a partire dal 2016