E' stato pubblicato solo il 18 luglio 2022 sul sito istituzionale del Ministero nella Sezione Pubblicità Legale, il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 170 del 6 agosto 2021 e relativi Allegati (CO Preventiva - Modello UNI_Distacco_UE, codici Ateco, Codici stato e istruzioni per la compilazione) che definisce il nuovo modello standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai prestatori di servizi al Ministero in relazione ai lavoratori distaccati di lunga durata in Italia.
Le novità riguardavano in particolare,
- la comunicazione preventiva di distacco e le successive eventuali variazioni e
- la comunicazione della notifica motivata per i distacchi di lunga durata .
Come previsto è entrato in vigore il 19 luglio , giorno successivo alla pubblicazione con contestuale abrogazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 agosto 2016.
La modifica si era resa necessaria per le novità del DLGS 122 2020 che ha previsto che:
- se il distacco è superiore a 12 mesi, la comunicazione preventiva vale anche come notifica, mentre, se inizialmente la durata è inferiore la notifica va inviata entro i 5 giorni successivi al superamento dei 12 mesi (in prima istanza va calcolato dal 30 luglio 2020)
- va precisata il motivo della lunga durata e per i distacchi già attivi la notifica è dovuta entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto
- è previsto il nuovo caso del distacco a catena ( comma 2-bis dell'articolo 1 del Dlgs 136/2016) per le imprese utilizzatrici che inviano in Italia lavoratori somministrati da un'agenzia di somministrazione di un altro Stato . Richiesta anche la compilazione da parte dell'impresa prestatrice di servizi dei lavoratori inviati in sostituzione, con specifica del relativo periodo di lavoro.
il modello aggiornato Uni_Distacco_Ue reso disponibile dal Ministero dallo scorso novembre è quindi pienamente utilizzabile
Viste le nuove regole dunque per i distacchi già in essere al 19 luglio la comunicazione devee effettuata entro 30 giorni (quindi, entro il 18 agosto 2022)
Si sottolinea anche che per i distacchi in cui la durata superiore a 12 mesi sia predeterminata, la comunicazione preventivaeffettuata entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio vale come notifica motivata .