Nell’ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino è obbligatoria l’emissione delle fatture e note di credito elettroniche utilizzando lo SdI a partire dal 1 luglio 2022.
Fatturazione elettronica San Marino dal 1 luglio 2022
Il decreto MEF 21 giugno 2021 entrato in vigore il 1° ottobre 2021 (da questa data cessano di avere efficacia le disposizioni del DM 24 dicembre 1993) ha previsto che fino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, la fattura può essere emessa e ricevuta:
- in formato elettronico
- o in formato cartaceo.
A decorrere dal 1° luglio 2022 per le operazioni di cui al periodo precedente le fatture sono emesse e accettate in formato elettronico, fermo restando le esclusioni di legge.
Tabella di riepilogo
Fino al 30/09/2021: DM 24/12/1993 fattura cartacea |
Dal 1/10/2021 al 30/06/2022: DM 21/06/2021 la fattura elettronica resta facoltativa |
Dal 1° luglio 2022: DM 21/06/2021 fatturazione elettronica obbligatoria |
L’emissione delle fatture elettroniche, dal versante italiano, segue le regole tecniche per la predisposizione, la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche disciplinate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 30 aprile 2018 e sue successive modificazioni.
Per gli operatori di San Marino, invece, si applicano le regole tecniche e procedurali previste dal Regolamento 8 settembre 2021, n. 14.
Fatturazione elettronica San Marino
In generale, le fatture relative alle cessioni di beni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino sono trasmesse e ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
L’Ufficio tributario di San Marino trasmette le fatture elettroniche dei cedenti/prestatori della repubblica sanmarinese e riceve le fatture elettroniche dei cedenti/prestatori italiani rientranti nell’ambito di applicazione del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021.
È possibile emettere fattura elettronica, attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), anche per le prestazioni di servizi di cui all’articolo 3 del DPR 633/72 effettuate da operatori nazionali nei confronti degli operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino.
Il Sistema di Interscambio (SdI) trasmette la fattura elettronica all’Ufficio tributario della Repubblica di San Marino, che la inoltra al committente.
Attraverso i servizi di consultazione, l’operatore italiano, cessionario o cedente, può visualizzare,
- i dati fiscali delle fatture elettroniche emesse e ricevute relative agli scambi con San Marino
- l’informazione sull’esito dei controlli.
In caso di esito negativo del controllo da parte dell’Ufficio tributario di San Marino la cessione è assoggettata all’imposta ed è operata la variazione ai sensi dell’articolo 26, comma 1 del DPR 633/72.
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