Con il principio di diritto n. 11 del 6 agosto 2021 (qui allegato) l'Agenzia delle Entrate è tornata sul tema delle note di variazioni IVA. In generale, l'articolo 26, secondo comma, del DPR 633/72 individua, tra le fattispecie che consentono al cedente del bene o al prestatore di un servizio di variare in diminuzione l'imponibile, anche la "risoluzione" dell'operazione, senza porre alcuna distinzione tra risoluzione giudiziale o di diritto. Il verificarsi della condizione contemplata da una clausola risolutiva espressa apposta al contratto, quale
- il mancato pagamento (articolo 1456 c.c.) o
- l'inutile decorso del congruo termine intimato per iscritto alla parte inadempiente (articolo 1454 c.c.),
può costituire il presupposto legittimante l'emissione di una nota di variazioneIVA.
Tanto premesso, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito all'ipotesi in cui una nota di variazione venga emessa dalla parte adempiente successivamente alla contestazione, in sede giudiziale, dei presupposti per l'attivazione di una clausola risolutiva espressa.
Principio di diritto 11/2021: nota di variazione IVA in diminuzione
Nel documento dell'Agenzia delle Entrate, è stato in pratica, chiarito che in presenza dell'attivazione di una clausola risolutiva espressa, in dipendenza della quale venga meno per intero o parzialmente un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 del decreto IVA, si considera legittima l'emissione - ai sensi dell'articolo 26, commi 2 e 9, d.P.R. n. 633/1972 - di una nota di variazione anche in presenza di una contestazione, in sede giudiziale, dei presupposti per l'attivazione della predetta clausola risolutiva espressa, senza che al riguardo si renda "(...) necessario attendere un formale atto di accertamento (negoziale o giudiziale) del verificarsi dell'anzidetta causa di risoluzione".
Ne consegue l'obbligo per il cessionario o per il committente di applicare le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972, secondo cui "Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi dell'articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa."
Si ricorda che resta fermo l'obbligo, da parte del cedente/prestatore, di emettere nota di debito qualora l'eventuale e successivo accertamento giudiziale risulti favorevole alla controparte.