L’Enpacl ha reso noto con un comunicato ai propri iscritti le modalità specifiche di applicazione dell’esonero parziale dal pagamento del contributo soggettivo, introdotto dall’articolo 1, comma 20, L. 178/2020 e attuato dal recente decreto ministeriale pubblicato il 27.7.2021 .
Si ricorda che il limite massimo individuale di esonero è stabilito in 3.000 euro annui e riguarda la contribuzione soggettiva (sia la misura minima, sia l’eccedenza) per l’anno di competenza 2021, da versare con scadenze ordinarie entro il 31 dicembre 2021.
La misura effettiva dell’esonero sarà stabilita con ulteriore D.M., tenuto conto dell’ammontare complessivo delle richieste da parte di professionisti in rapporto allo stanziamento di 1 miliardo di euro .
Per i consulenti del lavoro iscritti all’Enpacl si precisa che tra i beneficiari sono :
- inclusi i cancellati nell’anno 2021 e
- esclusi i neo-iscritti nel corso dell’anno 2021,
purché in possesso di tutti i requisiti richiesti che ricordaimo qui sotto
I requisiti per l'esonero contributivo
- aver percepito per il periodo di imposta 2019 un reddito derivante dall’attività di Consulente del Lavoro non superiore a 50.000 euro. Il decreto specifica che "il reddito è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti l’attività". Si evidenzia che sono esclusi dall’esonero coloro che nel 2019 non hanno conseguito né un reddito professionale né un fatturato;
- aver subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019. Tale requisito non si applica nei confronti di coloro che hanno avviato nel corso dell’anno 2020 l’attività di Consulente del Lavoro;
- non essere titolari di contratto di lavoro subordinato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente, senza diritto all’indennità di disponibilità), alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico o privato;
- non essere titolari di pensione diretta (vecchiaia, vecchiaia anticipata), indipendentemente dalla misura della pensione. Sono invece titolari del diritto i pensionati di invalidità; essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria. E’ ritenuto in regola anche l’iscritto che ha in corso il versamento a rate della contribuzione pregressa.
Come fare domanda per l'esonero parziale ENPACL
Le domande di esonero potranno essere inviate in forma telematica dal 15 settembre al 31 ottobre 2021, in occasione della comunicazione del volume di affari e del reddito professionale 2020. E' stata predisposta infatti nella piattaforma web una apposita pagina per la richeista
L'ente ricorda che per l'accesso attualmente si possono utilizzare :
- le credenziali ENPACL,
- SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale oppure
- la Carta di Identità Elettronica (CIE)
Dopo il 30 settembre 2021, i servizi on line potranno essere raggiunti solo con SPID oppure CIE. Pertanto, si invitano gli utenti che ne siano sprovvisti a chiedere il rilascio dello SPID.