Il Governo (anzi forse tutto il Paese) sta discutendo sull'obbligo di green pass per accedere ai luoghi di lavoro per lo meno nelle situazioni piu a rischio di contagio tra colleghi e con il pubblico, il che significa vaccinazione obbligatoria contro il COVID 19 per chi lavora in comunità ampie.
Ricordiamo che la misura è richiesta da Confidustria e osteggiata dai sindacati e il Governo sembra propenso ad aggiungere al settore sanitario, dove l'obbligo è già operativo, anche la scuola le imprese di trasporto alla ristorazione ecc. La decisione è attesa per nel CDM in programma oggi pomeriggio.
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Giungono intanto le prime pronunce giurisprudenziali che concordano sul fatto che l 'azienda può sospendere dal servizio e dalla retribuzione il lavoratore che non vuole vaccinarsi contro il Covid-19. La motivazione principe è l'obbligo in capo ai datori di lavoro di garantire la salute e la sicurezza dei propri dipendenti presente nel nostro Codice civile e nel Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro dl.lgs N. 81/2008
Vediamo di seguito in maggiore dettaglio le decisioni recenti del Tribunale di Roma e del tribunale di Modena sul tema della sospensione dei lavoratori in assenza di vaccinazione COVID e di Green pass aziendale.
Tribunale di Modena 23.7.2021 tutela salute anche senza obbligo di vaccinazione dei sanitari
Il giudice del lavoro di Modena nell'ordinanza n. 2467 dello scorso 23 luglio ha confermato la legittimita della sospensione senza retribuzione di due fisioterapiste dipendenti di una coooperativa attiva presso una Residenza per Anziani.
Nella sentenza si ricorda innanzitutto l'art. 2087 del codice civile , che obbliga il datore di lavoro ad adottare "tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori " ponendolo come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all'interno dei locali aziendali . Viene anche richiamata la direttiva Ue 2020/739 del 3 giugno 2020 che ha specificatamente incluso il Covid-19 tra gli agenti biologici da cui è obbligatoria la protezione .
Vale la pena sottolineare che la decisione del giudice è precedente alla entrata in vigore del decreto legge 44/2021 che ha imposto l'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario.
Tribunale di Roma 8.7 2021 sospensione del lavoratore no vax: misura non disciplinare
L'ordinanza del Tribunale di Roma del 28 luglio 2021 ugualmente considera legittima la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di una lavoratrice non vaccinata, anche se occupata in un settore nel quale non è previsto l’obbligo
Si trattava in particolare della dipendente di un villaggio turistico per la quale il medico competente aveva dato giudizio di inidoneita al contatto con i clienti . Il datore di lavoro, messo a conoscenza della situazione e avendo verificato l'impossibilità di adibirla ad altre mansioni , è stato costretto a sospenderla .
Il tribunale precisa che il provvedimento non è da considerarsi misura disciplinare ma rivolta alla necessaria tutela della salute dei dipendenti e degli ospiti della struttura ricettiva . Il giudice ricorda inoltre che anche sul lavoratore, in base all’articolo 20 del Dlgs 81/2008, incombe l’obbligo di salvaguardare la propria salute e quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, cooperando con il datore per l’adempimento delle misure dirette a garantire la protezione collettiva e individuale.
La decisione del tribunale sembra pero non tenere conto di quanto affermato recentemente dal Garante per la protezione dei dati personali in un provvedimento piuttosto discusso.( Vedi qui l'articolo Garante privacy le indicazioni sul vaccino ai lavoratori)
Secondo il Garante per la tutela della privacy del lavoratore solo il medico competente puo essere a conoscenza dello stato vaccinale dei dipendenti , e non puo metterne a parte il datore di lavoro Resta da capire allora come, se all'oscuro della situazione, il datore di lavoro possa effettivamente prendere i provvedimenti di salvaguardia della salute sul luogo di lavoro.
Piu che auspicabile ancora una volta l'intervento del legislatore in materia.