Con Risoluzione n 51 del 3 agosto le Entrate forniscono chiarimenti in merito all’ambito applicativo dell’art. 6, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che prevede che «Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al novanta per cento dell'ammontare della detrazione compiuta. In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale».
Le Entrate pongono l'accento sulla sentenza della Corte di Cassazione del 3 novembre 2020, n. 24289, con la quale la Suprema Corte ha chiarito che il cessionario/committente non ha diritto alla detrazione dell'IVA erroneamente corrisposta in riferimento ad un’operazione non imponibile; il diritto alla detrazione spetta solo se l’errore commesso dal cedente/prestatore riguarda l'applicazione di un'aliquota maggiore rispetto a quella dovuta.
La Suprema Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia della UE, in base alla quale “l'esercizio del diritto di detrazione è circoscritto alle imposte corrispondenti ad un'operazione soggetta all'IVA e versate in quanto dovute ”.
Alla luce dell’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, nella disposizione di cui all'art. 6, comma 6, del d.Lgs. n. 471 del 1997, come riformulato dall'art. 1, comma 935, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), si distinguono due tipologie di condotte illecite, in relazione a ciascuna delle quali sono previste due diverse sanzioni:
a) una sanzione fissa (compresa fra 250 euro e 10.000 euro) per il cessionario/committente in caso di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente/prestatore, fermo restando il diritto del medesimo cessionario/committente alla detrazione;
b) una sanzione pari al 90% dell'ammontare della detrazione illegittimamente compiuta dal cessionario/committente negli altri casi in cui l'imposta è stata assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa.
Concludendo, qualora il cessionario/committente abbia pagato al cedente/prestatore e abbia detratto l'IVA addebitatagli per errore in fattura, pur trattandosi di operazioni esenti o non imponibili, deve essere, irrogata la sanzione proporzionale di cui alla lett. b), previo recupero dell'IVA indebitamente detratta
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