L’ACE, acronimo di Aiuto alla Crescita Economica, il famoso incentivo fiscale che invita le imprese alla patrimonializzazione, introdotto dal governo Monti e poi più volte modificato e ridotto, fino alla sua abrogazione, è resuscitato, senza mai realmente scomparire, nel 2020, per subire un rafforzamento temporaneo in deroga, con l’innalzamento dell’aliquota al 15%, per il solo anno 2021, ad opera del cosiddetto DL Sostegni bis, che ne cambia alcune delle caratteristiche, ma ne lascia inalterata la logica.
Il pensiero alla base della norma rimane l’invito alla patrimonializzazione delle imprese, ancora più incentivata in ragione della sua aumentata utilità nel contesto pandemico.
Storicamente le imprese italiane sono tipicamente sottocapitalizzate, e la versione rafforzata dell’ACE 2021 permette loro da un un lato di elevare la propria consistenza patrimoniale e dall’altro di mantenere gli equilibri finanziari, grazie alla prevista possibilità di trasformare l’ACE in credito di imposta, immediatamente fruibile o cedibile.
Infatti ai sensi del comma 3 dell’articolo 19 del DL 73/2021, è possibile operare la trasformazione dell’ACE 2021 in credito di imposta a partire dal giorno successivo in cui avviene un aumento del capitale proprio dell’impresa, realizzato tramite:
- versamento di un conferimento in denaro;
- rinuncia definitiva di un credito vantato dal socio nei confronti della società;
- destinazione, da parte dell’assemblea dei soci, dell’utile d’esercizio a riserva.
Per poter effettivamente fruire del credito d’imposta così generato, è necessario presentare un'apposita istanza all’Agenzia delle Entrate a partire dal 20 novembre 2021, trasmessa la quale, il credito potrà essere alternativamente:
- utilizzato in compensazione, tramite modello F24, senza limiti di importo;
- richiesto a rimborso;
- liberamente ceduto a terzi, con possibilità di ulteriore successiva cessione.
Modello e istruzioni sono stati approvati con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate il 17.09.2021.
Per agevolare la trasformazione del credito d’imposta in disponibilità liquide, realizzabile attraverso la sua cessione, è stato disposto che coloro che l’acquistano rispondano solo dell’eventuale indebito utilizzo, mentre la responsabilità per la sua legittimità sostanziale rimane a carico del soggetto che lo ha originariamente trasformato in credito di imposta e per primo ceduto, dato, del resto, che la verifica della legittimità non può che passare dalla verifica dell’esistenza delle fattispecie richieste dalla norma.
Il credito di imposta, acquisito sia per trasformazione che per acquisto, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del contribuente, non è produttivo di interessi e non concorre alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile Irap.
In definitiva, grazie alle disposizioni previste per l’ACE rafforzata del 2021, sarà l’impresa a scegliere le modalità di fruizione del beneficio, come variazione diminutiva dell’Ires in sede di calcolo delle imposte dell’anno fiscale 2021, oppure, in via anticipata, a partire dal momento in cui si realizza il presupposto del beneficio, attraverso la sua trasformazione in credito di imposta.