HOME

/

FISCO

/

BOLLO E CONCESSIONI GOVERNATIVE

/

RIVALUTAZIONE BENI: NIENTE OBBLIGO DI VIDIMAZIONE DEL PROSPETTO

Rivalutazione beni: niente obbligo di vidimazione del prospetto

Per imprenditori individuali e società di persone in semplificata c'è esonero dall'obbligo di bollatura e vidimazione del prospetto rivalutazione dei beni d'impresa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Risposta a interpello n 526 del 3 agosto con oggetto "Esonero dall'obbligo di bollatura e vidimazione del prospetto rivalutazione dei beni d'impresa" l'agenzia delle Entrate chiarisce che anche gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità semplificata possono iscrivere i maggiori valori rivalutati su un prospetto di rivalutazione privo di bollatura e vidimazione.

L'istante dichiara di avvalersi del regime di contabilità semplificata previsto per le imprese minori e di essere interessata alla rivalutazione dei beni d'impresa prevista dall'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n 104, convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 

Ella ricorda che l'articolo 15, comma 2, secondo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342, cui rinvia il comma 7 dell'art 110 dispone, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, che «La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che dovrà essere presentato, a richiesta, all'amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta»

A seguito della soppressione dell'obbligo di bollatura e vidimazione dei libri contabili disposta dall'articolo 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, la risoluzione 3 marzo 2010 n. 14/E ha chiarito che l'onere della bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione, previsto dall'articolo 15 della legge n. 342 del 2000 per i soggetti in contabilità semplificata, non sia più compatibile con il vigente sistema normativo e coerentemente con quanto previsto per i soggetti in contabilità ordinaria che evidenziano la rivalutazione sul libro inventari privo di bollatura e vidimazione.

Pertanto, anche gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità semplificata possono iscrivere i maggiori valori rivalutati su un prospetto di rivalutazione privo di bollatura e vidimazione.

Nella circolare n. 14/E del 27 aprile 2017, tuttavia, si legge che «Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, l'articolo 15 della legge n. 342 del 2000 stabilisce che la rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta».

Tutto ciò premesso l'istante chiede se attraverso la circolare n. 14/E del 2017, si sia voluto superare quanto precisato nella risoluzione del 2010.

L'agenzia risponde implicitamente di no, specificando che il richiamo contenuto nella circolare n. 14/E del 2017 al dato testuale della norma, mai formalmente abrogata, non sia indicativo della volontà di superare le indicazioni fornite con la risoluzione n. 14/E del 2010, e si conferma l'attualità dei chiarimenti forniti con la stessa, fermo l'obbligo per i soggetti in contabilità semplificata di predisporre un prospetto, da presentare, a richiesta, all'amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta. 

Concludendo perciò, anche gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità semplificata possono iscrivere i maggiori valori rivalutati su un prospetto di rivalutazione privo di bollatura e vidimazione che conservato e messo a disposizione dell'amministrazione ove richiesto.

Tag: BOLLO E CONCESSIONI GOVERNATIVE BOLLO E CONCESSIONI GOVERNATIVE

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LEGGE DI BILANCIO 2025 · 15/11/2024 Anticipo bollo Assicurazioni ramo Vita: novità dal 2025

Anticipo bollo per il solo comparto vita: novità dal DDL di bilancio 2025 ancora in bozza, in progress per la discussione e approvazione in Parlamento

Anticipo bollo Assicurazioni ramo Vita: novità dal 2025

Anticipo bollo per il solo comparto vita: novità dal DDL di bilancio 2025 ancora in bozza, in progress per la discussione e approvazione in Parlamento

Imposta di bollo fatture elettroniche: quando e come si versa

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: prossima scadenza 2 dicembre 2024. Modalità e termini di versamento

Imposta di bollo fatture elettroniche e bollo virtuale: che differenza c'è?

Le Entrate chiariscono la differenza tra il bollo virtuale e lìimposta di bollo sulle e-fatture

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.