HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

CLASSIFICAZIONE DATORI DI LAVORO: NOVITÀ SULLE VARIAZIONI

2 minuti, Redazione , 02/08/2021

Classificazione datori di lavoro: novità sulle variazioni

Nuove indicazioni INPS sulla retroattività dell'applicazione delle variazioni nella classificazione dei datori di lavoro, a seguito del nuovo orientamento di Cassazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la circolare n. 113  del 28 luglio 2021 l'Ips ha comunicato nuove istruzioni concernenti l'adeguamento alla nuova  posizione della Corte di cassazione in materia di classificazione dei datori di lavoro e in particolare sul momento di applicazione delle eventuali  variazioni .

La circolare ricorda che a norma dell'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sulla decorrenza degli effetti dei provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con la circolare n. 263 del 19 ottobre 1995, l'istituto specificava che “Il provvedimento di variazione produrrà, al contrario, i suoi effetti sin dalla data dell'inquadramento iniziale nell'ipotesi in cui tale inquadramento sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro”. 

Una sentenza della Corte del 2008  ampliava l'interpretazione prevedendo che  la retroattività degli effetti  poteva avere luogo  sia in caso di inesatte dichiarazioni che di omessa comunicazione ad opera del datore di lavoro 

Un  diverso  recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione nelle  sentenze n. 14257/2019 e n. 5541/2021  stabilisce invece che :

  • i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato; 
  •  la retroattività degli effetti della variazione si determina ogni volta che vi sia stato nel momento iniziale dell'attività un comportamento del datore positivo e volontario tale da determinare un inquadramento errato, qual è l'inoltro di dichiarazioni inesatte; •
  •  la condotta omissiva intervenuta nel corso dell'attività del datore di lavoro o non comporta alcuna conseguenza sotto il profilo della decorrenza della variazione di inquadramento.

Le nuove indicazioni dell'istituto prevedono quindi che la variazione di classificazione dei datori di lavoro, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente all’effettiva attività svolta, potrà avvenire con effetto retroattivo soltanto in caso di inesatte dichiarazioni del datore di lavoro rese al momento dell’iniziale inquadramento .

Pertanto  i provvedimenti dell’Istituto successivi alla data del 24 maggio 2019, dovranno basarsi sul presupposto che l’omessa comunicazione del datore di lavoro circa i mutamenti dell’attività svolta non potrà essere più equiparata all’inesatta dichiarazione  e la retroattivià sarà applicabile soltanto in caso di inesatte dichiarazioni del datore di lavoro in fase di iniziale inquadramento.

Tag: LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO UNIEMENS / LUL ADEMPIMENTI UNIEMENS / LUL ADEMPIMENTI

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 27/11/2024 Assegni di esodo e trasferimento da ex Fondi speciali

Ricongiungimento oneroso verso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) delle posizioni assicurative dei soppressi Fondi speciali Elettrici e Telefonici e assegni di esodo

Assegni di esodo e trasferimento da  ex Fondi speciali

Ricongiungimento oneroso verso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) delle posizioni assicurative dei soppressi Fondi speciali Elettrici e Telefonici e assegni di esodo

Fondo nuove competenze 2024: ecco il decreto

Pubblicato il decreto che avvia la terza edizione del bando di finanziamento della formazione in azienda; i dettagli sui finanziamenti in attesa dell'avviso di selezione

Avvocati: al via le domande per le liste INPS

Avviso INPS per la formazione di liste di avvocati domiciliatari e/o sostituti di udienza per il contenzioso 2025-2027. Attività compensi, requisiti, criteri. Domande dal 28.11

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.