Con la circolare n. 113 del 28 luglio 2021 l'Ips ha comunicato nuove istruzioni concernenti l'adeguamento alla nuova posizione della Corte di cassazione in materia di classificazione dei datori di lavoro e in particolare sul momento di applicazione delle eventuali variazioni .
La circolare ricorda che a norma dell'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sulla decorrenza degli effetti dei provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con la circolare n. 263 del 19 ottobre 1995, l'istituto specificava che “Il provvedimento di variazione produrrà, al contrario, i suoi effetti sin dalla data dell'inquadramento iniziale nell'ipotesi in cui tale inquadramento sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro”.
Una sentenza della Corte del 2008 ampliava l'interpretazione prevedendo che la retroattività degli effetti poteva avere luogo sia in caso di inesatte dichiarazioni che di omessa comunicazione ad opera del datore di lavoro
Un diverso recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione nelle sentenze n. 14257/2019 e n. 5541/2021 stabilisce invece che :
- i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato;
- la retroattività degli effetti della variazione si determina ogni volta che vi sia stato nel momento iniziale dell'attività un comportamento del datore positivo e volontario tale da determinare un inquadramento errato, qual è l'inoltro di dichiarazioni inesatte; •
- la condotta omissiva intervenuta nel corso dell'attività del datore di lavoro o non comporta alcuna conseguenza sotto il profilo della decorrenza della variazione di inquadramento.
Le nuove indicazioni dell'istituto prevedono quindi che la variazione di classificazione dei datori di lavoro, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente all’effettiva attività svolta, potrà avvenire con effetto retroattivo soltanto in caso di inesatte dichiarazioni del datore di lavoro rese al momento dell’iniziale inquadramento .
Pertanto i provvedimenti dell’Istituto successivi alla data del 24 maggio 2019, dovranno basarsi sul presupposto che l’omessa comunicazione del datore di lavoro circa i mutamenti dell’attività svolta non potrà essere più equiparata all’inesatta dichiarazione e la retroattivià sarà applicabile soltanto in caso di inesatte dichiarazioni del datore di lavoro in fase di iniziale inquadramento.