I contribuenti che applicano il regime forfetario, di cui all'articolo 1, commi 54-89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono esonerati da diversi adempimenti:
- versamento dell’IVA e tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. 633/1972 (ad esempio, la registrazione delle fatture, la tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, dalla dichiarazione Iva annuale, fatta eccezione per le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione),
- comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro).
Il contribuente forfetario non detrae l’IVA sugli acquisti e non esercita la rivalsa dell’imposta nell’ambito delle operazioni nazionali, emettendo fatture (cartacee o, facoltativamente, elettroniche) senza applicazione dell’IVA.
Cessioni di beni verso l’estero
Le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti residenti in un altro Stato UE non vanno considerate cessioni intracomunitarie in senso tecnico: si tratta di operazioni assimilate alle operazioni interne per le quali, pertanto, non deve essere applicata l’IVA in fattura.
In occasione dell’emissione della fattura nei confronti del cessionario intra-UE, il cedente deve indicare che l’operazione, essendo soggetta al regime forfetario, “non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41, c. 2-bis D.L. 331/1993”.
Non essendo considerate cessioni intracomunitarie vengono meno tutti gli adempimenti connessi a tali operazioni.
In altri termini, i soggetti in regime forfetario NON sono tenuti:
- all’iscrizione nella banca dati Vies
- alla compilazione degli elenchi riepilogativi Intrastat delle cessioni (INTRA 1-bis).
È utile, inoltre, evidenziare che il regime in argomento non preclude la possibilità di effettuare operazioni con l’estero e, in particolare, esportazioni ed operazioni assimilate, nel presupposto che la peculiare tipologia di operazioni non rappresenta di per sé indice di un’attività di maggiori dimensioni, incompatibile con il regime forfetario (Circolare 4 aprile 2016, n. 10/E).
Al contempo il comma 58, lettera e) della norma istitutiva rinvia alle disposizioni del D.P.R. 633/1972 ai fini dell’individuazione della disciplina da applicare in caso di effettuazione di importazioni, esportazioni od operazioni assimilate (si applicano gli artt. 8, 8-bis, 9, 67 del D.P.R. 633/1972).
Prestazioni di servizi verso l’estero
Con riferimento, infine, alle prestazioni di servizi rese a committenti esteri (UE o extra-UE), tali operazioni richiedono l’applicazione delle regole ordinarie, vale a dire delle disposizioni previste dagli artt. 7-ter e seguenti D.P.R. 633/1972.
Esemplificando, un soggetto italiano che applica il regime forfetario e svolge una prestazione di servizi generica nei confronti di un soggetto passivo intracomunitario, sarà tenuto a:
- iscriversi all’archivio Vies,
- emettere una fattura (cartacea o, facoltativamente, elettronica) senza addebitare l’imposta in fattura, ai sensi dell’articolo 7-ter, D.P.R. 633/1972,
- compilare l’elenco riepilogativo Intrastat dei servizi resi (INTRA 1-quater).
Nel caso in cui la controparte fosse un committente extra-UE, ai fini della fatturazione della prestazione resa, valgono le medesime condizioni sopra richiamate.