Pubblicato in GU n 201 del 23 agosto 2021 l’accordo del 4 agosto 2021 tra lo Stato, le regioni, le province autonome e le autonomie locali con il quale si adotta il modulo unificato e standardizzato per la presentazione della CILA ai fini del superbonus 110% ossia la presentazione della comunicazione asseverata di inizio attività ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
La conferenza unificata ha siglato con lo Stato, le regioni, le province autonome e le autonomie locali un accordo riguardante l’utilizzo di una modulistica unificata e standardizzata per l'attuazione di procedure di semplificazione.
Il comma 13-ter dell'art. 119 del DL n. 34 del 2020 ha previsto che gli interventi da esso disciplinati, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
CILA per il Superbonus 110%
Nella CILA sono indicati:
- gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione
- in alternativa è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo.
Si specifica che per tali interventi, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
- mancata presentazione della CILA;
- interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- assenza dell'attestazione dei dati;
- non corrispondenza al vero delle attestazioni.
SCARICA QUI IL MODELLO CILA SUPERBONUS
CILA per il Superbonus 110% quando utilizzarla
La Cila, presentata con questo nuovo schema, potrà anche costituire variante in corso d’opera alla Cila superbonus già presentata precedentemente, integrando i suoi contenuti, novità questa apportata proprio dalla legge di conversione del decreto Semplificazioni.
Finora la CILA non ammetteva cambiamenti e in caso di variazioni ai lavori intervenute in corso d’opera, si doveva presentare un altro documento annullando il precedente.
CILA per il Superbonus 110% il contenuto
La CILA standard ha diverse sezioni la priva parte è così strutturata:
- dati del titolare
- dati del condominio/ente/onlus/altro soggetto
- dati del procuratore/delegato
- la sezione "dichiara" con i punti a) e b)
- la sezione "comunica" con i punti c), d), e), f) g), h) i), l)
Si segnala la sezione f) dove saranno attestati:
- gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione
- ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
superando la verifica dello stato legittimo.
CILA per il Superbonus 110% il progettista
La sezione relativa al progettista, che consta di 3 punti più le note dove il tecnico, attestando che le opere rientrano nel perimetro del 110%, potrà decidere di allegare un elaborato progettuale con schemi grafici o una descrizione sintetica degli interventi, tutto ciò a sua discrezione.
Egli dovrà dichiarare tipologia di intervento, descrizione sintetica delle opere e altre comunicazioni necessarie all'intervento.
Nella parte finale del modello vi è la sezione " Altri soggetti coinvolti" (allegato alla CILA Superbonus) contenente i dati anagrafici e i recapiti di:
- progettista delle opere architettoniche e strutturali (ove richieste)
- direttore dei lavori
- altri tecnici incaricati
- impresa esecutrice
- oltre ai versamenti di diritti di segreteria ove previsti dal singolo comune
- nonché copia dei documenti di identità dei soggetti coinvolti
Per tutte le novità sul superbonus leggi Superbonus 110%: la conversione del DL semplificazioni prevede novità sul cappotto termico