Con Circolare n 9/E del 23 luglio le Entrate forniscono chiarimenti in merito al credito di imposta sui beni strumentali nuovi
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Tra i chiarimenti forniti dalla agenzia con la corposa circolare si analizza un quesito che riguarda il contemporaneo esercizio di attività professionale e d’impresa
Il contribuente è un soggetto che esercita come attività principale quella professionale e al contempo come attività secondaria quella di impresa e domanda se possa beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 di cui ai commi 1056 e 1058 della legge di bilancio 2021.
L'agenzia rileva che in linea generale, i soggetti esercenti attività di impresa possono beneficiare:
- sia del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali “ordinari” (i.e., beni materiali e immateriali diversi da quelli 4.0. indicati negli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016) alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 1054 e 1055,
- sia del credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (inclusi, rispettivamente, negli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016), alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi 1056, 1057 e 1058,
Gli esercenti arti e professioni possono accedere soltanto al credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali “non 4.0”.
Pertanto, con riferimento alla fattispecie in esame l'agenzia non rileva preclusioni alla maturazione del credito d’imposta in relazione agli investimenti effettuati nell’ambito dell’attività imprenditoriale e di quella di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, in assenza di specifiche preclusioni.
Però, spiega l'agenzia, sarà cura del soggetto beneficiario provvedere, sul piano contabile e documentale, a separare correttamente le spese ammissibili considerate rilevanti per il calcolo del credito d’imposta