I soggetti in regime forfetario seguono le regole dettate dall’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190; in ogni caso non hanno diritto alla detrazione dell'Iva assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del D.P.R. 633/1972.
Per le operazioni estere per le quali risultano debitori dell'imposta, i forfetari emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
In particolare, nelle operazioni di acquisto di beni intracomunitari, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono tenuti a seguire le disposizioni contenute nell’articolo 38, comma 5, lettera c) D.L. 331/1993, secondo cui “non costituiscono acquisti intracomunitari…(omissis)…c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l’imposta è totalmente indetraibile a norma dell’articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all’articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari se l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all’articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell’anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato. L’ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell’imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa.”.
Pertanto, laddove gli acquisti da Paesi comunitari siano di ammontare inferiore ai 10.000 euro, l’IVA è assolta dal cedente nel paese di origine dei beni e, conseguentemente, il cessionario che applica il regime forfetario non ha l’obbligo di iscriversi al VIES, né di compilare gli elenchi riepilogativi Intrastat, salva la possibilità per lo stesso di optare per l’applicazione dell’imposta in Italia anche prima del raggiungimento della soglia.
Quando, invece, gli acquisti intracomunitari superano il limite dei 10.000 euro l’acquisto assume rilevanza in Italia, secondo le regole ordinarie degli acquisti Ue, e pertanto il cessionario che applica il regime forfetario deve adempiere ai seguenti obblighi:
- iscrizione al VIES (articolo 35, comma 2, lett. e-bis) del D.P.R. 633/1972);
- integrazione della fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario - in base al meccanismo di cui all’articolo 46, comma 1, D.L. 331/1993 - indicando l’aliquota dovuta e la relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza diritto alla detrazione dell’Iva relativa;
- compilazione dell’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari ex articolo 50 comma 6, del DL 331/1993.
Alle importazioni si applica il D.P.R. 633/1972, ferma restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta, con dichiarazione di intento, ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del D.P.R. 633/1972.
Per quanto riguarda gli acquisti di prestazioni di servizio intracomunitarie, l’IVA è sempre assolta in Italia, senza che a tal fine il legislatore abbia fissato una soglia minima. Il cessionario che applica il regime forfetario è soggetto ai medesimi adempimenti previsti con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni per importo superiore a 10.000 euro (circolare 10/E del 4 aprile 2016, par. 4.1.2)