Con "Avvertenza" pubblicata sul proprio sito le Entrate informano le imprese e i lavoratori autonomi che hanno ricevuto aiuti covid non assoggettati a tassazione, di NON indicare gli aiuti medesimi nei quadri di determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo, nei modelli Redditi, e nei quadri di determinazione del valore della produzione del modello Irap. Inoltre non va compilato il prospetto degli aiuti di Stato.
Tutto ciò a seguito di una modifica alla norma di riferimento intervenuta in sede di conversione del Sostegni bis in legge.
In particolare, l’art. 1-bis del D.L. n. 73 del 2021, introdotto in sede di conversione (legge n. 106 del 2021), ha abrogato il comma 2 dell'art. 10-bis del D.L. n. 137 del 2020.
Il comma 2 prevedeva che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe"
Di conseguenza l’applicazione della disposizione di cui al comma 1 dell'art. 10-bis, che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non è più subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea di cui sopra.
Pertanto i seguenti soggetti:
- gli esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi,
- che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità
- non devono indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo nei modelli redditi e nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello IRAP
Nello specifico:
- i soggetti che compilano il quadro RF possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 84
- e nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello IRAP i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997 possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 16
Inoltre, gli stessi soggetti non devono neppure compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli con i codici:
- aiuto 24 nei modelli REDDITI
- e 8 nel modello IRAP.
L'agenzia comunque precisa che i contribuenti che abbiano già inviato il modello REDDITI e IRAP seguendo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni non sono tenuti a rettificare le dichiarazioni presentate per tenere conto della presente avvertenza.