Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 27 luglio 2021 qui allegato è stata chiarita la percentuale di erogazione del contributo a fondo perduto, pari al 15,6531% per i soggetti residenti nei Comuni montani colpiti da eventi calamitosi durante l'emergenza sanitaria per il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio (DL 34/2020 art.25).
Si ricorda che l’articolo 60, comma 7-sexies, del DL 104 del 2020, ha previsto una nuova finestra per presentare l’istanza per ottenere contributo a fondo perduto prevista dall'articolo 25 del Decreto Rilancio anche per coloro che:
- non avevano presentato l’istanza di richiesta ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia del 10 giugno 2020;
- a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020, classificati come totalmente montani e non presenti nell’elenco allegato alle istruzioni al modello di istanza pubblicato con il citato provvedimento del 10 giugno 2020.
Con precedente provvedimento del direttore dell’Agenzia (5 febbraio 2021) è stato previsto che in caso di insufficienza delle risorse disponibili (pari 5 milioni di euro) rispetto all’ammontare complessivo dei contributi richiesti, l’importo massimo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al contributo richiesto moltiplicato per la percentuale ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei contributi emergenti dalle istanze accolte.
Tanto premesso, tenuto conto che l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risultante dalle istanze validamente presentate, in assenza di rinuncia, è pari a 31.942.524 euro, la suddetta percentuale è ottenuta dal rapporto tra 5.000.000 e 31.942.524; il risultato di tale rapporto, espresso in termini percentuali e troncato alla quarta cifra decimale, è pari al 15,6531 per cento