La legge di conversione del decreto Sostegni bis n. 106 2021, in vigore da ieri , ha previsto per ile aziende aderenti al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale il differimento dei termini di decadenza per la presentazione delle domande per i periodi di integrazione salariale scaduti nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 30 aprile 2021, con la copertura degli oneri finanziari che ne derivano .
Con il messaggio 2707 del 26 luglio Inps precisa che :
- Rientrano nel differimento dei termini al 31 luglio 2021 tutte le domande di accesso ai trattamenti integrativi a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale i cui termini di presentazione, come previsti dall’articolo 7, comma 8, del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 95269/2016, sono scaduti nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 30 aprile 2021.
- le domande di accesso alle prestazioni integrative della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), comprese quelle derivanti dall’applicazione dei contratti di solidarietà, sono subordinate all’adozione del decreto ministeriale di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall’adozione del decreto stesso.
- Per quanto riguarda le domande già inviate, i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non dovranno presentare delle nuove istanze.
- per i lavoratori per il periodo oggetto del differimento, non avessero, invece, inviato le istanze di accesso ai trattamenti integrativi, potranno trasmettere la relativa domanda entro e non oltre il 31 luglio 2021, utilizzando le stesse causali già istituite per l’integrazione della prestazione principale.