Il credito d'imposta sui beni strumentali è stato oggetto di numerose modifiche, proroghe e cambiamenti, così l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 9/2021 con i chiarimenti necessari. Uno di questi riguardava il dubbio in merito alla corretta disciplina per gli investimenti a cavallo tra il 2020 e il 2021. Per una panoramica dei principali chiarimenti si rimanda all'articolo Credito d'imposta beni strumentali nuovi: i chiarimenti delle Entrate
Credito d'imposta beni strumentali a cavallo tra 2020-2021
In base alla legge di bilancio 2021, il credito d’imposta spetta per gli investimenti effettuati nell’intervallo temporale che va dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022 (o al 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione).
Nel caso in cui gli investimenti eleggibili al credito d’imposta siano effettuati nell’intervallo temporale che va dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021, viene a verificarsi una parziale sovrapponibilità della nuova disciplina con quella prevista dalla legge di bilancio 2020 in relazione agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che occorre distinguere
- il caso degli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020, vale a dire anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina, si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento (c.d. “prenotazione”). In questo caso, gli investimenti se completati entro il 30 giugno 2021 restino incardinati nella disciplina di cui alla legge di bilancio 2020.
- dal caso degli investimenti per i quali alla suddetta data non risultino verificate tali condizioni. In questo caso si rende applicabile la nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2021.
Tale interpretazione trova fondamento nella volontà del legislatore di anticipare gli effetti del nuovo regime agevolativo, senza attendere la naturale scadenza dell’ordinario termine del precedente regime (i.e., 31 dicembre 2020). Il motivo di tale scelta risiede nella necessità di scongiurare un rallentamento degli investimenti “nuovi” (per tali intendendosi quelli intrapresi dal 16 novembre 2020) a causa del c.d. “effetto annuncio”, che – a seguito dell’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del disegno di legge di bilancio per l’anno 2021, avvenuta proprio il 16 novembre 2020 – avrebbe spinto i soggetti interessati ad aspettare il 1° gennaio 2021 per poter beneficiare direttamente di un regime (in linea generale) più vantaggioso.