Pubblicato in GU Serie Generale n 177 del 26 luglio il Decreto 19 maggio 2021, n. 107 "Regolamento ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), concernente l'individuazione di criteri e limiti delle attività diverse"
In particolare, in attuazione dell'articolo 6 del DLgs n 117/2017 si individuano i criteri e i limiti ai fini dell'esercizio, da parte degli enti del Terzo settore, di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto
Le attività diverse si considerano strumentali rispetto alle attività di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall'ente per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente medesimo.
Le attività si considerano secondarie rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:
- i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente del Terzo settore;
- i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente del Terzo settore.
Nel documentare, il carattere secondario delle attività, l'organo di amministrazione dell'ente del Terzo settore evidenzia il criterio a tal fine utilizzato.
Ai fini del computo della percentuale rientrano tra i costi complessivi dell'ETS anche:
- i costi figurativi relativi all'impiego di volontari iscritti nel registro calcolati attraverso l'applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi,
- le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale;
- la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.
Nel caso di mancato rispetto dei limiti stabiliti, l'ente del Terzo settore ha l'obbligo di effettuare, nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'organo competente, apposita segnalazione all'ufficio del Registro unico nazionale territorialmente competente nonché eventualmente, agli enti autorizzati.
L'Ente del Terzo settore è tenuto inoltre ad adottare, nell'esercizio successivo, un rapporto tra attività secondarie ed attività principali di interesse generale che sia inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell'esercizio precedente.
Qualora vi sia mancato rispetto dei limiti stabiliti o di omessa segnalazione, l'ufficio del Registro unico nazionale territorialmente competente dispone la cancellazione dell'ente del Terzo settore dal Registro medesimo.